Il decreto che regolamenta l'ICI è il n. 504 del 30/12/1992.
art. 14
Sanzioni ed interessi.
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione
amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti
sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire
centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le
violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e
documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta
giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione
incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il
termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del
contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo
deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui e' commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella
misura del sette per cento per ogni semestre compiuto.