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omessa denuncia ICI

A

alberto.

Ospite
secondo me di tutte le dichiarazioni ici il comune potrebbe fare a meno.. che poi le voglia per celerità di controlli da appaltare a terzi.. son tutte cose nate per far cassa in barba a statuti di contribuente ecc ecc...
 
M

miodemo

Ospite
se l'imposta è stata correttamente versata, non c'è idiota di comune che si azzardi ad emettere avvisi di accertamento anche in assenza di dichiarazione che diventa un fatto puramente formale.
se però manca imposta, scusate tanto ma il comune ha ragione a recuperare con le sanzioni. che poi siano del 25 o del 30 non importa.
 
P

pietroc

Ospite
La violazione per omessa dichiarazione o denuncia non si rinnova di anno in anno e va applicata una volta sola. La conferma ・nella risposta all'interrogazione parlamentare 4-00702 del 18 settembre 2001, ricavabile dal sito del Parlamento( seduta 103 del 25/2/2002). Al riguardo, il ministro dell'Economia e delle Finanze Tremonti ha testualmente precisato, tra l'altro, che la violazione "deve essere sanzionata solamente per il primo anno in cui ・stata commessa.” Infatti, la dichiarazione costituisce un atto necessario al Comune per conoscere i dati essenziali per quantificare il tributo dovuto. Una volta che il Comune abbia acquisito questi elementi, anche attraverso un atto di accertamento, non si rende pi・applicabile la sanzione per omessa dichiarazione". Le interpretazioni ministeriali diramate con circolari, note, risoluzioni o risposte parlamentari risultano vincolanti per i pubblici funzionari, nel senso che la loro violazione pu・anche essere fonte di responsabilit・(si veda Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenze 2092 del 25 marzo 1983 e 2157 del 1ー marzo 1988; sezioni unite civili, sentenza 1948 del 24 febbraio 1987).
In tal senso la CTP di Viterbo sent. n. 188 del 23.10.2004 e la Commissione Tributaria Regionale di Roma sez. XXIII con recente sentenza n. 160 del 21.12.2005
 
Riferimento: omessa denuncia ICI

mi sai dire dove posso trovare le sentenze che hai menzionato? ( CTP di Viterbo sent. n. 188 del 23.10.2004 e la Commissione Tributaria Regionale di Roma sez. XXIII con recente sentenza n. 160 del 21.12.2005).
le volevo controllare di persona.
grazie per la tua disponibilità
:yes2:
 
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