Riferimento: Omaggio bene oggetto attivita'
Ti copio qui sotto parte di una circolare che tratta degli omaggi ... prova a vedere se ti può essere utile.
BENI OGGETTO DELL’ATTIVITÀ
OMAGGI A CLIENTI
TRATTAMENTO IVA
Come sopra accennato, il citato DM 19.11.2008 è utilizzabile anche ai fini IVA per individuare ciò che può essere qualificato “spesa di rappresentanza”. A tal fine il Decreto non differenzia tra “beni oggetto dell’attività” e “beni non oggetto dell’attività” con la conseguenza che possono essere spese di rappresentanza sia quelle sostenute per gli uni che per gli altri beni.
La differenziazione tra beni oggetto e non oggetto dell’attività, tuttavia, continua ad avere rilevanza ai fini IVA ai sensi del citato art. 2, comma 2, n. 4), per il trattamento da riservare alla cessione gratuita. In base a tale articolo infatti, la cessione gratuita di un bene oggetto dell’attività
costituisce una cessione rilevante ai fini IVA, a meno che l’imposta relativa all’acquisto non sia stata detratta.
In aggiunta va segnalato che nella Circolare 16.7.98, n. 188/E il Ministero delle Finanze aveva chiarito che “gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell’attività dell’impresa, non costituiscono spese di rappresentanza”.
Tale orientamento potrebbe essere superato dal citato Decreto che fissa le nuove modalità di individuazione delle spese di rappresentanza.
Da quanto sopra deriva quindi che:
indipendentemente dal fatto che la spesa relativa al bene che si intende omaggiare possa o meno essere qualificata come spesa di rappresentanza, l’impresa ha la possibilità di scegliere di non detrarre l’IVA a credito relativa all’acquisto dei beni oggetto dell’attività e destinati ad essere ceduti come omaggio, al fine di non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita;
se si ritiene che la spesa relativa al bene oggetto dell’attività ceduto gratuitamente possa essere qualificata “spesa di rappresentanza”, l’IVA a credito è detraibile solo per i beni di costo unitario non superiore a € 25,82 ai sensi del citato art. 19-bis 1, lett. h), mentre la cessione del bene è rilevante ai fini IVA indipendentemente dal valore dello stesso ai sensi dell’art. 2,
comma 2, n. 4), ferma restando l’esclusione da IVA della cessione gratuita se non è stata detratta l’IVA sull’acquisto;
se si ritiene che la spesa relativa al bene oggetto dell’attività ceduto gratuitamente non possa essere qualificata “spesa di rappresentanza”, l’IVA a credito è detraibile a prescindere dall’importo e la cessione gratuita è rilevante ai fini IVA indipendentemente dal valore del bene, ferma restando la possibilità di “rinunciare” alla detrazione escludendo così dall’IVA la cessione
gratuita.
Si rammenta che in presenza di una cessione gratuita rilevante ai fini IVA:
a seguito della nuova formulazione dell’art. 13, DPR n. 633/72, disposta dall’art. 24, Legge 88/2009 (Informativa SEAC 7.8.2009, n. 187), la base imponibile IVA non è più individuata nel c.d. “valore normale” ma “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni”;
la rivalsa dell’IVA non è obbligatoria (ex art. 18, DPR n. 633/72).
Generalmente in relazione agli omaggi la rivalsa non viene operata; l’IVA rimane quindi a carico del cedente e costituisce per quest’ultimo un costo indeducibile ex art. 99, comma 1, TUIR.
Per documentare l’operazione, in assenza di rivalsa, l’impresa può scegliere di:
emettere una fattura con applicazione dell’IVA, senza però addebitare la stessa al cliente, specificando che trattasi di “omaggio senza rivalsa dell’IVA ex art. 18, DPR n. 633/72”;
emettere un’autofattura in unico esemplare, con indicazione del valore dei beni come sopra individuato (prezzo di acquisto o di costo), dell’aliquota e della relativa imposta, specificando altresì che trattasi di “autofattura per omaggi”. La stessa può essere:
singola per ciascuna cessione (“autofattura immediata”);
globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese (“autofattura differita”).
L’emissione del ddt, necessaria per avvalersi della fatturazione o autofatturazione differita, è consigliabile anche qualora venga emessa l’autofattura immediata, al fine di identificare il destinatario e provare l’inerenza del costo con l’attività dell’impresa;
tenere il registro degli omaggi, sul quale annotare l’ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.
TRATTAMENTO IRPEF / IRES
Ai fini reddituali, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR in base ai criteri contenuti nel citato DM 19.11.2008, senza distinzioni, come sopra evidenziato, tra beni oggetto e non oggetto dell’attività dell’impresa.
Di conseguenza, risultano applicabili le regole sopra illustrate con riferimento agli omaggi fatti ai clienti di beni non oggetto dell’attività.
TRATTAMENTO IRAP
Ai fini IRAP, per i costi sostenuti per l’acquisto di beni oggetto dell’attività destinati ad omaggio per i clienti valgono le considerazioni sopra illustrate con riferimento ai beni non oggetto dell’attività destinati ad essere omaggiati ai clienti.
Detti costi sono quindi:
deducibili per i soggetti che applicano il citato art. 5 (metodo di bilancio);
indeducibili per i soggetti che applicano il citato art. 5-bis (metodo fiscale).
OMAGGI A DIPENDENTI
TRATTAMENTO IVA
Trattandosi di beni oggetto dell’attività dell’impresa, al datore di lavoro è consentita la detrazione dell’IVA relativa a tali omaggi, che non configurano spese di rappresentanza.
La cessione gratuita va quindi assoggettata ad IVA ai sensi del citato n. 4) dell’art. 2, senza obbligo di rivalsa nei confronti dei destinatari.
Analogamente a quanto sopra esposto per gli omaggi ai clienti, all’atto dell’acquisto il datore di lavoro può scegliere di non detrarre l’IVA relativa a detti beni, non assoggettando pertanto ad IVA la relativa cessione gratuita.
TRATTAMENTO IRPEF / IRES
Anche in questo caso, il costo dei beni da omaggiare ai dipendenti rappresenta una spesa per prestazioni di lavoro deducibile.
TRATTAMENTO IRAP
Analogamente a quanto esposto con riferimento ai beni non rientranti nell’attività dell’impresa, anche in questo caso i costi sostenuti per gli omaggi ai dipendenti, dovrebbero rientrare nei “costi del personale” e pertanto risultare indeducibili ai fini IRAP.