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oli esausti

A

alessandro

Ospite
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Qualcuno mi sa dire se un ristorante ha degli obblighi per quanto concerne lo smaltimento degli oli esausti? Se si quali? grazie.</HTML>
 
<HTML>devi istituire il formulario rifiuti da vidimarsi in esenzione da bollo e il registro di carico formulari rifiuti da vidimarsi in bollo presso la locale agenzia entrate.
Gi olii van inoltre conferiti presso apposite ditte del settore per lo smaltimento,..
ciao..</HTML>
 
<HTML>devi istituire il formulario rifiuti da vidimarsi in esenzione da bollo e il registro di carico formulari rifiuti da vidimarsi in bollo presso la locale agenzia entrate.
Gi olii van inoltre conferiti presso apposite ditte del settore per lo smaltimento,..
ciao..</HTML>
 
<HTML>...dimenticavo, susseguentemente a ciò, entro aprile di ogni anno andrà presentata alla locale cciaa di competenza, la denuncia MUD..</HTML>
 
<HTML>Piccolo problema...per chi non ha presentato il Mud qualcuno ha già avuto questo problema?Sapete aiutarmi?Lo spesdisco adesso?Non lo spedisco?Ho provato a chiamare la C.C.I.A.A. ma risultati = 0!!!!Ho trovato una signorina un po' vaga indecisa insomma non mi ha detto niente di preciso.
AIUTATEMI VOI!!!!</HTML>
 
<HTML>quest'anno se non ricordo male la scadenza di presentazione era il 27/06/03...

la normativa di riferimento è questa: L. n.70 del 25.1.1994; D. Lgs. n.22 del 5.2.1997 e successive modifiche.

ciao...</HTML>
 
<HTML>anche: D.P.C.M. 24/12/02 pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 4/1/03.</HTML>
 
<HTML>"L’omesso, l’incompleto o l’inesatto adempimento dell’obbligo di comunicazione previsto per i rifiuti è sanzionabile in base all’articolo 52, comma 1, ai sensi del quale:

«Chiunque non effettua la comunicazione di cui all’articolo 11, comma 3, ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.»."</HTML>
 
<HTML>"L’omesso, l’incompleto o l’inesatto adempimento dell’obbligo di comunicazione previsto per i rifiuti è sanzionabile in base all’articolo 52, comma 1, ai sensi del quale:

«Chiunque non effettua la comunicazione di cui all’articolo 11, comma 3, ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.»."</HTML>
 
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