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Obbligo emissione ddt ed eventuale obbligo delle firme

alex81x

Utente
Salve a tutti

spero possiate risolvere definitivamente una mia curiosità :s-sault:

1)Vorrei sapere se per un azienda venditrice esista ancora l'obbligo di emissione del documento di trasporto che accompagna le merci in caso di fatturazione differita!
Ho letto che è assolutamente obbligatorio,in tale caso emettere il D.d.t ma con la facoltà di inviarlo o farlo pervenire al cliente, anche via mail e/o via fax, e quindi in sostanza non vi è semmai obbligo di far scortare le merci con un d.d.t a patto che venga spedita copia entro le ore 24 del giorno della consegna !...Vorrei avere conferma di ciò ;)

Se tutto ciò è vero e a norma di legge mi chiedo: ma se la merce può viaggiare anche senza D.d.t (visto che mi verrà inviata ad esempio copia via fax/mail dal fornitore) se dovessi reclamare anomalie al ricevimento merci come colli mancanti,colli rotti o spedizione sbagliata etc...etc.. come potrei, da cliente, prendere nota di tali eventualità visto che il corriere avrebbe solo la sua lettera di vettura e io in mano in quel momento non avrei niente di niente ??
Come funziona in questi casi ??

Qualcuno mi può illuminare in merito alla normativa e alla prassi nell'eventualità di una spedizione merci in assenza di D.d.t ??

2)In merito alle firme : il corriere X che si occupa dello scarico delle merci è forse OBBLIGATO a firmare la copia del D.d.t che mi consegna (firma vettore) o sono io cliente che mi devo limitare a firmare la sua bolla di consegna?...
Tanti corrieri mi fanno storie perchè non vogliono firmare la copia d.d.t che mi consegnano al ricevimento merce perchè dicono che non sono tenuti a farlo.
Cosa dice la legge e la normativa in questi casi ?


Grazie a tutti
 
Ultima modifica:

extension

Utente
Riferimento: Obbligo emissione ddt ed eventuale obbligo delle firme

Di seguito:

Obbligo del documento di trasporto

N.B.: Con effetto dal 27.9.1996 è stato soppresso, salvo eccezioni, l'obbligo di emettere la bolla di accompagnamento;
da tale data è richiesta l'emissione di un documento di trasporto solo al fine di consentire:
1) l'emissione della fattura differita;
2) l'individuazione della provenienza dei beni in conto lavorazione, riparazione, deposito, comodato, ecc.

Modalità di emissione
li documento di trasporto (DDT)

dev'essere emesso prima dell'inizio del trasporto o della consegna, in forma libera, e
deve, in alternativa:
- accompagnare i beni durante il trasporto;
- essere spedito (anche via fax) entro il giorno stesso dell'inizio del trasporto.
E opportuno che il DDT sia emesso almeno in duplice copia.
In relazione alle proprie specifiche esigenze organizzative ed operative, il mittente può numerare i DDT per serie distinte.

Elementi obbligatori
Il documento di trasporto (DDT) deve contenere i seguenti elementi obbligatori:

data della consegna o spedizione;
numero progressivo del documento;
generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale trasportatore;
natura, qualità e quantità dei beni ceduti (è sufficiente l'indicazione in cifre).
Documenti equiparati
Sono equiparati al DDT:

la lettera di vettura,
la nota di consegna
gli altri documenti similari quando contengano gli elementi obbligatori del documento stesso.
DDT e fatturazione differita
I DDT relativi ai trasporti con fatturazione differita devono essere conservati fino alla scadenza dei termini per l'accertamento.
La fattura differita deve riportare data e numero dei documenti cui si riferisce.

Fattura immediata: non occorre DDT
Nel caso di cessione di beni con fatturazione immediata non occorre emettere il documento di trasporto.

La fattura dev'essere emessa entro le ore 24 dello stesso giorno della cessione e può, alternativamente,

accompagnare i beni durante il trasporto o
essere spedita separatamente al cessionario, anche tramite fax.
DDT e tentata vendita
Per i trasporti relativi alla tentata vendita si distinguono i casi della fatturazione immediata e della fatturazione differita:

Fatturazione immediata: occorre compilare il documento di trasporto generale relativo al complesso dei beni viaggianti, ed emettere, al momento delle singole consegne, le relative fatture, ovvero istituire un apposito bollettario madre figlia di cui la bolletta madre ha la duplice funzione di copia fattura per l'emittente e registro sezionale delle fatture emesse, e la bolletta figlia costituisce la fattura da consegnare all'acquirente.

Fatturazione differita: occorre compilare il documento di trasporto generale relativo al complesso dei beni viaggianti, ed emettere, al momento delle singole consegne, un'apposita nota di consegna (o "scheda clienti") secondo lo schema richiesto dalla gestione, ma contenente gli elementi obbligatori del DDT.

Trasporto effettuato da più vettori
In tal caso è sufficiente indicare sul DDT le generalità dei primo incaricato.

Beni in conto lavorazione. riparazione. deposito ecc.
Nel caso di consegna di beni a terzi (ovvero da parte di terzi) in conto lavorazione, deposito, comodato ovvero in dipendenza di contratti estimatori o contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà il DDT costituisce una delle prove valide per vincere la presunzione di cessione (ovvero, rispettivamente, di acquisto). A tal fine deve contenere l'espressa indicazione della causale e dev'essere conservato da entrambe le parti.


Cessione di beni con consegna da parte del depositario
Nel caso in cui il depositario o l'assuntore della lavorazione (B) consegni i beni per conto del cedente (A) direttamente al cessionario (C), il depositante o cedente (A) può emettere fattura differita entro il mese successivo alla consegna dei beni da parte dei depositario o assuntore al cessionario (C), con indicazione degli estremi del DDT emesso dal depositario/assuntore (B).

Cessioni di beni con consegna a terzo cessionario
Nel caso in cui il cedente (A) consegni i beni per conto del cessionario (B) direttamente al terzo cessionario (C), il cessionario (B) può emettere fattura differita entro il mese successivo alla consegna dei beni da parte dei cedente (A) al terzo cessionario (C), con indicazione degli estremi del DDT emesso dal cedente (A).

Guardia di Finanza: controlli su strada
I controlli dei trasporti su strada spettano esclusivamente alla Guardia di Finanza, che deve verificare la corrispondenza di quanto risultante dal DDT(o dichiarato dal conducente) con le risultanze effettive; successivamente la GdF o l'Ufficio Iva verificheranno l'eventuale corretta fatturazione.

DDT e agricoltura
Nel caso di trasporto di beni ceduti dagli agricoltori esonerati dagli obblighi contabili il DDT dev'essere emesso dall'acquirente, se vuole emettere la fattura differita anzichè quella immediata. L'organismo associativo può emettere il documento di trasporto per conto del produttore agricolo conferente; in tal caso dovrà consegnare allo stesso copia di tali documenti per la conservazione (C.M. 11.10.1996, n.249).
Il trasporto dei prodotti agricoli dal luogo di produzione ai mercati all'ingrosso e al dettaglio è esonerato dall'emissione del DDT, che dovrà essere eventualmente emesso al momento della vendita sul mercato in caso di fatturazione differita.

Agenti di commercio: campionari
Per la consegna del campionario all'agente la ditta mandante emetterà un DDT con specifica causale per vincere la presunzione di cessione; l'agente deve conservare tale documento e potrà circolare con il campionario senza emettere alcun DDT.

Documento di trasporto settore vitivinicolo
Il trasporto di prodotti vitivinicoli in recipienti fino a 60 It. deve essere accompagnato da apposito documento in tre esemplari. Per i trasporti eseguiti con mezzi propri del mittente o del destinatario il documento può essere emesso in due copie, di cui una per il mittente e l'altra per il destinatario (D.M. 14.4.1999).

PS:Il corriere o vettore che dir si voglia DEVE firmare al carico e non allo scarico.....Allo scarico il cessionario deve verificare l' integrita' dei colli ecc...Qualora il vettore manifestasse fretta si puo' firmare il documento con riserva.....

Ciao

extension :cool:
 

Drackey

Utente
Riferimento: Obbligo emissione ddt ed eventuale obbligo delle firme

E non dimentichiamoci che, in caso di trasporto a mezzo vettore, è stata istituita anche la scheda di trasporto :dead:
 

alex81x

Utente
Riferimento: Obbligo emissione ddt ed eventuale obbligo delle firme

Grazie tante extension e Drackey

Ma sapete gentilmente fornirmi la normativa (se esiste, ma mi auguro di si) relativa al fatto che il corriere (vettore) non è, o non sarebbe obbligato a firmarmi il documento di trasporto che mi consegna allo scarico ??

Ma scusate, anche se davvero non fosse obbligatoria la sua firma allo scarico, a che cosa serve allora in tutti i prestampati dei documenti di trasporto lo spazio apposito per la firma vettore o anche a volte lo spazio "firma incaricato al trasporto" ??

Davvero (il vettore) è OBBLIGATO a firmare solo al carico ed è sua facoltà controfirmare allo scarico ??


Grazie a tutti per le delucidazioni
 

alex81x

Utente
Riferimento: Obbligo emissione ddt ed eventuale obbligo delle firme

Nessuno mi può illuminare in merito ?? :eek:

Grazie ancora
 
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