A differenza di un esercizio pubblico o di un negozio che, senza valide ragioni non può rifiutare la prestazione istituzionale richiesta, un libero professionista (commercialista, avvocato, architetto ecc.), in quanto prestatore contrattuale di servizi non è tenuto ad accettare obbligatoriamente una proposta di servizio.
E' necessario pertanto l'accordo di entrambe le parti al fine di giungere al contratto.
(art 1325. 1326 e seg.
ciao