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Nuova tassazione e Plusvalenza cessioni immobili.-

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Gio

Ospite
Per far emergere il nero verra` usata la guardia di finanza. Previsti controlli a tappeto. Ma Confedilizia protesta

Giulio Tremonti, parlando ieri alla Camera per presentare il maxi-emendamento che riscrive la Finanziaria, lo ha definito un atto di civilta`. E forse ha pure un po` ragione, visto che con l`attuale sistema di tassazione delle plusvalenze sulle cessioni degli immobili le tasse non le paga quasi nessuno. Il sistema funziona cosi`: se si vende una casa prima dello scadere di cinque anni dalla data di acquisto, sulla plusvalenza si paga un`aliquota pari a quella del reddito (mediamente il 33%). Solo che nessuno si sogna di dichiarare al fisco il vero valore della transazione, limitandosi a scrivere nell`atto un valore pari a quello di acquisto, rendendo cosi` nulla la plusvalenza. Tanto e` vero che, con l`attuale sistema, lo scorso anno nelle casse dell`erario sono arrivati solo 18 milioni di euro a questa voce. Col nuovo metodo invece, che tassera` le plusvalenze alla pari di quelle sulle rendite finanziarie (12,5%), lo Stato dovrebbe recuperare un bel po` di soldi. I conti li fa la relazione tecnica che accompagna il maxi-emendamento alla Finanziaria che introduce la nuova tassa. Secondo i calcoli dei tecnici di via XX Settembre, la norma portera` alla luce plusvalenze su almeno 40 mila transazioni per ora sottratte al fisco, con un gettito aggiuntivo per le casse dello Stato di oltre 1,2 miliardi in un triennio (piu` o meno 450 milioni l`anno). Resta un dubbio. Perche` chi compra casa non dovrebbe continuare a usare la vecchia tecnica di elusione?

La risposta la da` la stessa relazione tecnica. La Finanziaria, si legge, «prevede che nel quadro di contrasto all`evasione fiscale l`Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza dovranno destinare quote significative delle loro risorse al settore delle vendite immobiliari, al fine di procedere a un piano intensivo di accertamenti». Insomma, la vecchia tecnica della carota (aliquota agevolata) e del bastone.

Ma la norma non piace agli operatori del settore. «Il meccanismo a cui crede Tremonti e` fantasioso: non considera il fatto», ha spiegato Corrado Sforza Fogliani di Confedilizia, «che si stanno ovunque rivedendo all`insu` i classamenti (e non solo a iniziativa dei comuni) e che non esisteranno quindi i presupposti ipotizzati per l`emersione del nero». Con questa normativa, ha aggiunto, si estende «una fiscalita` ingiusta in se`».
SIAMO VERAMENTE IN PURA UTOPIA............
Ciao e Buona serata a tutti
 
a dire il vero, per le persone fisiche, finchè non cambia la legge, la cessione dell'abitazione principale, anche infra quinquennio, non genera alcuna plusvalenza tassabile e non costituisce reddito diverso (cfr. art. 67, co. 1, lett. b) NTUIR) ... per cui il problema di dichiarare il vero valore di cessione. Sull'utilizzo della GdF, il problema non mi pare risolto perchè se il corrispettivo reale è occultato (come già avviene ora), anche la GdF avrà il suo bel da fare ... per scoprire il prezzo reale di cessione.
 
Non mi è per nulla chiaro... Su quale valore si applica esattamente il 12,5%? E qual è la differenza, aliquota a parte, rispetto al sistema attuale? Perdonate l'ignoranza...
 
il sommerso del settore edile è in ottima saluta grazie all'attuale sistema di tassazione della cessione di immobili.
Cercare di ridurre la tassazione sulle plusvalenze delle "seconde" case nei primi cinque anni per far emergere il sommerso del settore edile sarà creativo ma è una mossa molto intelligente.
Azzera la tassa di registro e obbliga i notai a stipulare le compravendite con atto pubblico e il problema sommerso edile è risolto.
Buona serata!!
 
vogliono introdurre la norma(mi pareva di averla letta due giorni fa) che indipendentemente dal valore della compravendita, l'imposta di registro si pagherà solo fino al valore catastale dell'immobile..
ma l'imposta di registro è una cosa, il resto altro..

come fanno ad accertare? valore catastale 80, mutuo 150
preliminari e perizie rilasciate per avere i mutui
conti correnti con i movimenti del periodo

sanzioni antiriciclaggio...

se vogliono, li prendono tutti

saluti
 
sui guadagni di borsa.. 12,5%
sulle plusvalenze immobiliari.. 12,5%

se lavori 14 ore al giorno, ti fai un beep così, 48% se ti va bene..

che vadano aff.. si può dire o è pubblicità?
 
albè..che dire....
l'hai sentita quella dei buoni postali?
lo sai che l'ammministrazione come ha fatto nell'86, puo' retroattivamente conguagliare gli interessi con decurtazione fino al 25%?
ladrocinio legalizzato sulla pelle dei poveri risparmiatori???

e poi condannano la cirio, la parmalat, le banche ( giustamente per carità)..ma se la legge è uguale per tutti-.....

perchè legiferano pro?


Siamo in Italia...non in Svizzera
 
e quindi..anche se non è previsto in maniera chiara, questa imposta non si deve applicare sulla cessione infraquinquiennio della prima casa, giusto?
 
salve vorrei avere maggiori delucidazioni sul mio caso. nell'anno 1993 mi è stato assegnato un alloggio nell'ambito di un cooperativa a proprietà indivisa. Nel 2004 previe le prescritte autorizzazioni la cooperativa si è trasformata in "DIVISA" con regolare rogito notarile e contestuale corresponsione delle imposte a titolo di "abitazione prima casa". Successivamente sono stato trasferito (forza di polizia) in altra località del paese e, quindi, è sorta la necessità di dover vendere detto immobile. Considerato che la residenza anagrafica (mantenuta nel comune ove è ubicato detto immobile) è stata variata (per la nuova località)nel novembre 2005, che il possesso "di fatto" risale sin dal lontano 1993, che gli appartenenti alle forze di polizia non hanno l'obbligo di rispettare il requisito della residenza sia per le agevolazioni sui mutui che per la definizione di "abitazione principale"...vorrei avere maggiori e più specifici riferimenti normativi (norme, circolari, risoluzioni, sentenze..) che mi permettano di definire l'operazione di vendita senza il rischio di dover corrispondere allo Stato un considerevole maggiore imposta, considerato che la nuova norma sulla plusvalenza fa riferimento a 2 criteri base: 1 -DATA DI ACQUISTO; 2 -ABITAZIONE PRINCIPALE DETERMINATA CON IL MAGGIOR TEMPO DI RESIDENZA TRASCORSO NEL PERIODO INTERCORRENTE LA DATA DI ACQUISTO E QUELLA DI VENDITA. grazie.

[%sig%]
 
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