Se l'utilizzo è solo per la società no, ma se promiscuo è venuto il dubbio anche a me.
Visto la novità della materia vediamo di riassumere i termini di questo obbligo.
Le istruzioni dicono che sono obbligati a fare la comunicazione:
- I soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva,
comunicano i dati anagrafici dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o
indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente - o dei familiari
dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, nonché effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente.
Non dice esclusivamente e non parla dei promiscui.
- La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel
periodo d’imposta, ovvero per ogni finanziamento o capitalizzazione realizzati nello stesso periodo; l’obbligo sussiste, comunque, anche per i beni per i quali il godimento permane nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011, così come per i finanziamenti o capitalizzazioni in corso nello stesso periodo.
- la comunicazione non deve essere fatta quando i beni concessi in godimento al
singolo socio o familiare dell’imprenditore, diversi da quelli da indicare nelle categorie
“autovettura”, “altro veicolo”, “unità da diporto”, “aeromobile”, “immobile” siano di valore non superiore a tremila euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto applicata.
La comunicazione prevista dal provvedimento del 16 novembre 2011 dà attuazione alla disposizione di cui all’articolo 2, comma 36-sexiesdecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Il termine per la trasmissione delle comunicazioni è fissato al 31 marzo dell’anno
successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in
godimento .
L’intervento normativo, volto a rafforzare le misure che presiedono il recupero della
base imponibile non dichiarata, ha la finalità di riportare l'intestazione dei beni all'effettivo utilizzatore, scoraggiando l’occultamento anche attraverso lo schermo societario di beni che di fatto vengono posti nella disponibilità dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente, ma anche indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente - o dei familiari dell’imprenditore, che ne traggono immediata utilità.
l’Agenzia delle entrate procede al controllo sistematico della posizione delle persone
fisiche che utilizzano i beni concessi in godimento e che effettuano finanziamenti o
capitalizzazioni, anche ai fini della ricostruzione sintetica del reddito nei confronti dei
predetti soggetti.