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nozione terreno edificabile.-

G

Gio.

Ospite
in merito alla nuovo D.L.4.7.2006 n.223 ed alla nuova introduzione per via normativa di definizione di area fabbricabile valevole agli effetti:
imposte dirette-Iva e imposte di registro-ICI.-
dove si sottolinea che si intende per "area fabbricabile" quella utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dell'adozione di strumenti attuativi...aspettiamoci recuperi d'imposta e ci voleva????Con tutto quel che ne' consegue legato a certe interpretazioni.-
 
Una definizione univoca di area fabbricabile era necessaria, visto che variava in base all'ambito impositivo di riferimento, ma quella data sicuramente non è quella più appropriata, visto peraltro che cozza con gran parte della giurisprudenza di merito.
Passi ancora (ed è già discutibile) la non rilevanza dell'adozione dei piani attuativi, ma considerare irrilevante anche l'approvazione della Regione è inconciliabile con la natura stessa dell'atto di approvazione del PRG che è atto complesso la cui natura viene completamente stravolta dall'interpretazione data in maniera che ritengo non legittima.
Comunque non ci poteva aspettare di meglio da un DL che ha più nei che pelle!
 
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