<HTML>Attenzione. Le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie regionali vanno notificate ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO, nella Regione di cui trattasi e non all'Ufficio competente, che poi "Ufficio competente" non dice proprio nulla.
Dalla data di notifica che lei può controllare nella relativa "relata", decorre il termine breve (60 giorni) per eventuale opposizione dell'Ufficio (a mezzo Avvocatura dello stato), a proporre ricorso per Cassazione.
Qualora Lei decidesse di non notificare la sentenza, prima di promuovere il "giudizio di ottemperanza" presso lo stesso organo che ha emesso la sentenza, la sentenza stessa deve passare in giudicato con il termine lungo, ovvero dopo 1 anno e 46 giorni. Attenzione, se tale termine cade per ben due volte nella sospensione dei termini feriali (1.8./15.9) i tempi si allungano ulteriormente, e comunque sempre ed in ogni caso l'Avvocatura dello stato in questo periodo può proporre ricorso per Cassazione utilizzando il termine lungo.
Nella ipotesi che la tua sentenza sia passata in giudicato, lei propone presso la Commissione tributaria regionale il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'Ufficio inadempiente. Quindi richiede copia esecutiva della sentenza ed è legittimato ad adire la magistratura ordinaria.
Spero di essere stato chiaro.
Bye</HTML>