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notifica accertamento

Mi è stato notificato un accertamento dal quale si contesta la regolarità di una fattura per l'anno 2000 dichiarazione 2001.

Credo che la notifica sia tardiva in quanto, la raccomandata è del 31/12/2007, il deposito è del 02/01/2008, quindi la notifica si da per avvenuta 10 gg dalla data di deposito, ossia il 12/01/2008.


Io ho ritirato l'atto il 14/01/2008

Sbaglio?

Potrei esercitare l'autotutela?

Grazie per l'aiuto
 
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Riferimento: notifica accertamento

per il notificante fa fede la data di spedizione e non quella di ricezione della raccomandata: quindi l'Ufficio ha notificato il 31 dicembre 2007, data di spedizione della raccomandata, a prescindere da quando tale atto è stato ritirato dal contribuente.

va poi aggiunto che la nomativa condonistica (L. 289/2002) aveva previsto una proroga dei termini per la notifica degli accertamenti a quei contribuenti che non avevano aderito ad una delle sanatorie fiscali (vado a memoria: 2 anni in più per notificare gli atti di accertamento): non so se questo è il caso tuo.

Da ultimo, peraltro, mi risulta che penda una questione di leggittimità costituzionale dinanzia alla Consulta relativamente alla proroga per notificare gli accetamenti disposta dalla L. 289/2002 (in soldoni la questione di leggimità osserva che detta proroga di fatto penalizza chi non avendo nulla da condonare - i contribuenti virtuosi - non ja effettuato alcuna sanatoria, a tutto vantaggio di chi, per contro, meno virtuoso, ha usufruito di tale sanatoria).
 
Riferimento: notifica accertamento

anno 2000 5+ 2 di proroga= 31/12/2007

grazie per la segnalazione di pendenza !!!


per la notifica

certo per il notificante ai fini probatori di aver esercitato il proprio potere impositivo nei termini.

ma per il destinatario l'atto si ha per notificato solo quando ne viene a conoscenza ossia quando lo ritira o automaticamente decorsi 10 giorni dall'avvenuto deposito.

"Inoltre, per il principio secondo il quale gli atti impositivi sono atti recettizi la cui efficacia è subordinata alla loro avvenuta conoscenza (o quantomeno alla legale conoscibilità) da parte del destinatario, se la notifica dovesse risultare nulla per un qualsiasi motivo, sarebbe priva di rilievo la circostanza che comunque la raccomandata era stata spedita per tempo"

"gli avvisi di accertamento e gli altri atti e avvisi che gli uffici tributari emettono nei confronti dei contribuenti sono atti tipicamente "ricettizi", cioè assumono giuridica esistenza nel momento in cui sono formulati, ma possono raggiungere l'effetto loro proprio solo allorquando vengono ricevuti.
Per tali atti, la notifica ha carattere di necessarietà, considerato che la formazione del documento non esaurisce la dichiarazione dell'ente impositore, costituendo solo la prima parte del suo modo di essere. Occorre, pertanto, che il soggetto attivo del rapporto tributario ponga in essere una condotta idonea a portare tale documento a cognizione del destinatario poiché solo con tale ulteriore adempimento - la notificazione, appunto - l'atto si inserisce nell'ordinamento giuridico."
 
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