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NOTA CREDITO PER TRANSAZIONE

F

FRANCESCO C.

Ospite
UN MIO CLIENTE NEL 2004 HA EMESSO FATTURA PER 15000,00. NEL 2005 LA SOCIETA DEBITRICE E STATA POSTA IN LIQUIDAZIONE E HANNO PROPOSTO AL MIO CLIENTE, IL QUALE HA ACCETTATO UNA TRANSAZIONE A STRALCIO DEL CREDITO PER UN IMPORTO DI 12.000,00. QUANDO ANDRA EMESSA LA NOTA CREDITO E CON QUALI MODALITA?

GRAZIE A TUTTI CIAO
 
Re: NOTA CREDITO X LELLA

RIPROPONGO IL QUESITO PERCHE' MI INTERESSA.ù
POTRESTI AIUTARMI??
CIAO E GRAZIE
 
Re: NOTA CREDITO X LELLA

Non ho casi specifici di liquidazione volontaria, ma si presume che alla base ci sia un piano di riparto da parte del liquidatore, se vi puo' essere utile vi allego quanto segue :

LA NOTA DI CREDITO DOPO LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO .Risol.19.02.2002 n.89

art.26 2 comma dpr 633

" se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli art.23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, per mancato pagamento in tutto o in parte a CAUSA DI PROCDURE CONCORSUALI...il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art.19 l'imposta corrispondente alla variazione registrandola a norma dell'art.25"

regola generale art.26 3 comma

le variazioni con nota di accredito sono possibili entro un anno dall'effetuazione dell'operazione imponibile nei casi di sopravvenuto accorto tra le parti o inesattezza di fatturazione.

deroga art.26 2 comma

la nota di accredito con iva è possibile senza limiti temporali nel caso di :
-nullità .annullamento, revoca, risoluzione,rescissione
-procedure concorsuali o precedure esecutive rimaste infruttuose o di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.

adempimenti

dalla data in cui "è reso esecutivo il piano di riparto dell'attivo o di chiusura della procedura fallimentare in assenza di un piano di riparto "
- il cedente o prestatore ha diritto ad emettere la POSSIBILE NOTA DI ACCREDITO CON IVA
- il curatore ha l'obbligo di registrare la variazione in aumento dell'imposta.

limite per effettuare le operazioniart.19 dpr 633 il diritto alla detrazione è esercitato : " al piu' tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

Per esercitare il diritto alla detrazione è ncecessario che:
- il cedente o prestatore provveda all'emissione di una nota di avariazione da registrare nel registro degli acquisti prima della liquidazione periodica o della dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione.
-l'imposta da recuperare, considerata alla stregua dell'imposta corrisposta per gli acquisti o importazioni di beni e servizi, confluisce nelle liquidazioni periodiche, ed è detratta dalla relativa imposta a debito del periodo.
 
Re: NOTA CREDITO X LELLA

QUINDI SI PUO' FARE N.C. NEL 2005,DETRARRE L'IVA PER IL MESE DI RIFERIMENTO E DETRARRE
L'IMPONIBILE NEL 2005 SENZA CONSIDERARE LA COMPETEMZA 2004??
VA BENE?
GRAZIE CIAO
 
Re: x lella 2 e francesco c.

trattasi di una transazione quindi l'iter è diverso . Ora devo andare, vi sapro' dire meglio domani,perchè sono fuori fino a mezzanotte, e ho i minuti contati...
 
Re: x francesco c.ivana e lella2 NOTA CREDITO X LELLA

Ai FINI IVA NON SI DEVE EMETTERE NESSUNA NOTA DI VARIAZIONE, in quanto non siamo in presenza di procedure concorsuali o procedure esecutive infruttuose.

AI FINI IMPOSTE DIRETTE

Questo accordo transativo, tra le parti, va dedotto dal fondo svalutazione crediti .

nel caso proposto da Francesco C.se il fondo non è capiente, la diff.za VA imputata a sopravvenienza passiva.

Alcune interpretazioni da parte di varie associazioni di categoria, CONSIGLIANO , che questa sopravvenienza venga dedotta solamente ai fini civilistici , e non fiscali, quindi da recuperarsi in sede di mod.unico.

attenzione all'IRAP, il costo non è deducibile.

N.B.= l'importanza sta comunque nel fatto di avere giustificazioni valide per accettare la transazione e di dimostrare di avere fatto il possibile per il recupero del credito . Questa transazione deve dimostrare inoltre la convenienza economica da parte dell'azienda.
 
Re: x LELLA

Scusa Lella, allora significa che il cliente pur incassando una cifra inferiore deve versare allo stato l'iva sull'intero importo? Mi sembra strana questa soluzione.
 
SVALUTAZIONE CREDITI IN CONTENZIOSO SOLO AI FINI CIVILISTICI

VORREI SAPERE SE E' OBBLIGATORIO SVALUTARE I CREDITI IN CONTENZIOSO AI FINI CIVILI E A COSA SI ANDREBBE INCONTRO SE NON VENISSE RIPORTATA LA SVALUTAZIONE CIVILE SUL BILANCIO.
GRAZIE
 
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