veramente il discorso verteva su questo aspetto del mancato adeguamento entro il 30/09.. (nessuna guerra ci mancherebbe, ce ne son già tante...)
da italia oggi 18/09/2004
" Le conseguenze del mancato adeguamento alla riforma del diritto societario per cda e sindaci.
Statuti, l'assemblea salva il manager
Convocazione entro il 30 settembre per evitare responsabilità
La richiesta almeno in prima convocazione dell'assemblea straordinaria per la modifica dell'atto costitutivo (statuto) entro il 30 settembre potrebbe esentare amministratori e sindaci dal rischio di specifiche azioni di responsabilità soprattutto da parte dell'assemblea.
Appare questa una forma di tutela per gli organi amministrativi e di controllo delle società di capitali in vista della scadenza del prossimo 30 settembre.
Gli effetti del mancato adeguamento entro il 30 settembre. Il mancato adeguamento degli statuti alle nuove norme di cui ai dlgs n. 5 e 6/2003 non comporta per la società conseguenze particolarmente rilevanti. Da un lato, infatti, è sicuramente da escludere, nonostante quanto si legga nella relazione di accompagnamento ai decreti legislativi, la sanzione dello scioglimento, mentre andrà a configurarsi l'automatica applicazione delle norme legislative inderogabili indipendentemente dalla loro ricezione nello statuto e la conseguente inefficacia delle clausole statutarie in contrasto con le nuove norme imperative a partire dal 1° ottobre.
Ma se il mancato adeguamento non cagiona per la società alcuna conseguenza di ordine sanzionatorio, non necessariamente tale situazione configurerà anche responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
La posizione degli amministratori e sindaci. Per ciò che riguarda gli amministratori, e in via sostituiva i sindaci (sui quali, ricordiamo grava un potere-dovere di intervento sostitutivo in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, ex art. 2406 cc) , va rilevato che i soci e i creditori sociali possono agire in responsabilità solo se i primi non adempiono correttamente i doveri loro imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, e da tale negligenza derivi alla società, ai soci e ai creditori un danno (oggetto di specifica prova).
Ciò premesso appare necessario evidenziare che il precetto di cui agli artt. 223-bis comma 1 delle disposizioni att. e trans., pure interpretato alla stregua di un onere anziché di un vero e proprio dovere della società (come peraltro sancito dallo studio 5166/04 approvato dal Consiglio nazionale del notariato), imponga a tali soggetti, considerata la loro posizione di esecutori del contratto sociale e di titolari di una funzione emersa dalla riforma con i contorni ancora più netti, un vero e proprio obbligo da parte della società. Il contenuto di tale obbligo consiste nel verificare la ricorrenza dei presupposti soggettivo e oggettivo di cui alla normativa, nel predisporre, in caso di ricorrenza dei medesimi presupposti, un testo di statuto da sottoporre all'assemblea stessa in tempo utile perché questa adotti la deliberazione di modificazione dello statuto entro il termine ultimo fissato dal legislatore.
Non appare semplice, invero, individuare quale danno concretamente possa verificarsi per la società, i soci e i creditori dal mancato adeguamento dello statuto.
Si potrebbe teoricamente pensare per esempio nelle società aperte o in quelle tenute alla redazione del bilancio consolidato della mancata nomina del revisore esterno che affianchi il collegio sindacale. Soprattutto in sede fallimentare (ma la prova appare invero di tale difficoltà da configurare una probatio diabolica) il curatore potrebbe ai sensi dell'art. 2393-bis tentare di colpevolizzare amministratori e sindaci (o aggravare la loro posizione) per il fatto di non aver convocato l'assemblea per l'adozione dello statuto che preveda la nomina del revisore anche se non appare dubbio che l'assemblea debba in questi casi provvedere a tale nomina anche in assenza di esplicita previsione statutaria.
In ogni caso qualora gli amministratori provvedano a convocare l'assemblea per l'approvazione del nuovo statuto anticipando a tutti i soci in sede di convocazione il testo dei nuovi patti sociali (in modo da renderli tempestivamente informati evitando quindi il rinvio dell'assemblea ex art. 2374 cc) verranno di fatto esentati da specifiche responsabilità. Ciò evidentemente anche qualora, magari allo scopo di prendere atto delle modifiche in via di introduzione, la modifica effettiva avvenga a cura dell'assemblea convocata in seconda convocazione a distanza di qualche settimana dalla prima."