Zinedine87!
Utente
Salve buonasera,
domanda per un mio conoscente stretto che posso così riassumere dopo averlo ascoltato, in punto ad una NASPI richiesta il 15 marzo 2022 e riconosciuta qualche giorno dopo, fruita per la massima durata.
Penso sia corretto esporre il tutto considerando i 4 anni antecedenti la NASPI per contribuzione di 13 settimane (vecchio regime) e vi suddivido la vicenda per numero di datori di lavoro.
LAVORO 1: Ha lavorato dal 2006 in una pizzeria da cui è stato licenziato formalmente per giustificato motivo oggettivo il 28 ottobre 2022 per cessazione attività.
LAVORO 2: Dopo un breve periodo di disoccupazione in cui ha scelto di non fruire di alcuna NASPI, a febbraio 2019 viene assunto in uno studio professionale in cui lavora fino a serio deterioramento dei rapporti sotto tanti aspetti, con tentativi di conciliazione privati andati vani. L'assenza va dal 1 ottobre 2021 al 16 febbraio 2022, data in cui il datore di lavoro 2 lo licenzia disciplinarmente per assenza ingiustificata. Volendo applicare il principio di equivalenza dell'assenza ingiustificata alle dimissioni tacite, il CCNL prevede assenza massima immotivata 15 gg, per cui al di là del momento di irrogazione del licenziamento, il momento di maturazione delle dimissioni dovrebbe essere il 16 ottobre 2021 (già su questo vi chiedo un parere collaterale).
LAVORO 3: durante l'assenza dal lavoro 2, e precisamente da metà novembre 2021, già lavorava in regola presso il datore di lavoro 3 due giorni alla settimana con rituale contribuzione (quindi non si tratta di nuovo lavoro successivo al secondo, ragione per cui dovrebbe essere evidente che rispetto all'assenza di cui al punto 2 il lavoro 3 non configura certo il caso del datore di lavoro compiacente che aiuta il lavoratore dimesso tacitamente ad andare in NASPI). Ciò posto, il datore di lavoro 3 ha un incidente grave, cessa l'attività e il lavoratore viene licenziato l'8 marzo 2022 per giustificato motivo oggettivo.
Detto questo, come anticipato, il 15 marzo 2022 chiede la NASPI sulla base del licenziamento n. 3 (giustificato motivo oggettivo) che viene regolarmente ottenuta e fruita per la durata massima in quanto sebbene ritualmente iscritto al centro per l'impiego non ha trovato lavoro se non in tempi relativamente recenti.
Pensate possano configurarsi eventuali problemi, sulla NASPI fruita, per via del licenziamento n. 2? Se può contare qualcosa vi ho riportati anche al lavoro n. 1 perche' nei 4 anni antecedenti al 15/20 marzo 2022 (richiesta e riconoscimento NASPI) rientrano anche i mesi da marzo ad ottobre 2018 sotto il lavoro n. 1, che - ricordo - terminò con licenziamento per giustificato motivo oggettivo (perdita senz'altro involontaria del lavoro) il 28.10.2022,ed in cui già si configuravano abbondantemente le 13 settimane di contribuzione previdenziale previste dal vecchio regime post 2015.
Grazie a chiunque voglia dare il suo contributo, un saluto
domanda per un mio conoscente stretto che posso così riassumere dopo averlo ascoltato, in punto ad una NASPI richiesta il 15 marzo 2022 e riconosciuta qualche giorno dopo, fruita per la massima durata.
Penso sia corretto esporre il tutto considerando i 4 anni antecedenti la NASPI per contribuzione di 13 settimane (vecchio regime) e vi suddivido la vicenda per numero di datori di lavoro.
LAVORO 1: Ha lavorato dal 2006 in una pizzeria da cui è stato licenziato formalmente per giustificato motivo oggettivo il 28 ottobre 2022 per cessazione attività.
LAVORO 2: Dopo un breve periodo di disoccupazione in cui ha scelto di non fruire di alcuna NASPI, a febbraio 2019 viene assunto in uno studio professionale in cui lavora fino a serio deterioramento dei rapporti sotto tanti aspetti, con tentativi di conciliazione privati andati vani. L'assenza va dal 1 ottobre 2021 al 16 febbraio 2022, data in cui il datore di lavoro 2 lo licenzia disciplinarmente per assenza ingiustificata. Volendo applicare il principio di equivalenza dell'assenza ingiustificata alle dimissioni tacite, il CCNL prevede assenza massima immotivata 15 gg, per cui al di là del momento di irrogazione del licenziamento, il momento di maturazione delle dimissioni dovrebbe essere il 16 ottobre 2021 (già su questo vi chiedo un parere collaterale).
LAVORO 3: durante l'assenza dal lavoro 2, e precisamente da metà novembre 2021, già lavorava in regola presso il datore di lavoro 3 due giorni alla settimana con rituale contribuzione (quindi non si tratta di nuovo lavoro successivo al secondo, ragione per cui dovrebbe essere evidente che rispetto all'assenza di cui al punto 2 il lavoro 3 non configura certo il caso del datore di lavoro compiacente che aiuta il lavoratore dimesso tacitamente ad andare in NASPI). Ciò posto, il datore di lavoro 3 ha un incidente grave, cessa l'attività e il lavoratore viene licenziato l'8 marzo 2022 per giustificato motivo oggettivo.
Detto questo, come anticipato, il 15 marzo 2022 chiede la NASPI sulla base del licenziamento n. 3 (giustificato motivo oggettivo) che viene regolarmente ottenuta e fruita per la durata massima in quanto sebbene ritualmente iscritto al centro per l'impiego non ha trovato lavoro se non in tempi relativamente recenti.
Pensate possano configurarsi eventuali problemi, sulla NASPI fruita, per via del licenziamento n. 2? Se può contare qualcosa vi ho riportati anche al lavoro n. 1 perche' nei 4 anni antecedenti al 15/20 marzo 2022 (richiesta e riconoscimento NASPI) rientrano anche i mesi da marzo ad ottobre 2018 sotto il lavoro n. 1, che - ricordo - terminò con licenziamento per giustificato motivo oggettivo (perdita senz'altro involontaria del lavoro) il 28.10.2022,ed in cui già si configuravano abbondantemente le 13 settimane di contribuzione previdenziale previste dal vecchio regime post 2015.
Grazie a chiunque voglia dare il suo contributo, un saluto