Salve Paolo Lucchese, la fattispecie di cui sopra è regolamentata dall' art.9, p.2 del Dlgs 04/03/2015, nr. 22 (Disciplina della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI),recepito successivamente con propria Circolare da parte dell'Inps:
2) Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all’articolo 10, a condizione che comunichi all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l’utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
Nel caso descritto, la mia sede inps pone fine alla indennità naspi riconosciuta precedentemente alla nuova attività.
Consapevole che le sedi inps hanno condotte diverse, suggerisco recarti personalmente c/o la sede inps di appartenenza.
Saluti domenico