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Proprietà dell'immobile
L'articolo 15, comma 1, lettera b) del Dpr n. 917/86, prevede la detrazione per interessi passivi e oneri accessori su mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale del contribuente o di un familiare. Deve, quindi, ritenersi che il beneficiario della detrazione deve coincidere con il proprietario dell'immobile. Ne deriva che nel caso di mutuo contratto da un soggetto per acquisto di immobile di cui risulta proprietario un familiare, la detrazione non può essere riconosciuta (circolare n. 7 del 26/1/2001).
Si evidenzia che solo a partire dal 2001 (a seguito del disposto di cui all'articolo 2 della legge n. 388/2000) sono ammessi in detrazione gli oneri in commento, per l'acquisto di immobile da destinare ad abitazione principale di un familiare. Tale norma si rende, però, applicabile anche in riferimento alle rate di mutuo pagate dopo l'1/1/2001, in dipendenza di mutui contratti prima di tale data, sempre che siano rispettate tutte le altre condizioni previste (circolare n. 50 del 12/6/2002).
Resta inteso che in caso di divorzio, al coniuge che trasferisce la propria dimora abituale, il beneficio della detrazione viene riconosciuto, eventualmente per la propria quota di spettanza, se nell'immobile di proprietà vi hanno dimora abituale i figli, sia pure conviventi con l'ex coniuge. (circolare n. 7 del 26/1/2001).
Nel caso in cui un contribuente stipuli un mutuo per l'acquisto della propria abitazione principale e un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale di un familiare, la detrazione deve essere riferita agli interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo pagato per l'acquisto della propria abitazione (circolare n. 50 del 12/6/2002, circolare n. 55 del 14/6/2001, risoluzione n. 13 del 11/02/2000).