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Multa auto aziendale

D

Domenico

Ospite
Buon giorno,

il mio quesito è questo?:

Il dipendente utilizzatore di un auto aziendale è stato multato per eccesso di velocità. Conseguenza: l'azienda ha ricevuto il verbale di infrazione e il dipendente rischia di perdere 10 punti sulla patente.
E' possibile non comunicare il nome del dipendente e, (d'accordo con l'azienda farsi accollare le relative sanzioni?) E se si, sapete dirmi a quanto ammonta la sanzione per la mancata comunicazione del nominativo del dipendente?

Grazie
 
a me sembra che la sanzione sia solo la decurtazione dei punti patente in capo al proprietario del veicolo. (oltre, ovvio, alla multa comminata)

Se infatti identifichi il conducente autore dell'infrazione i punti vengon tolti a lui, se nn viene identificato per le autorità l'autore dell'infrazione è il proprietario del veicolo, in quanto mica possono immaginarsi chi era alla guida.

..ma magari mi sbaglio..

buon lavoro

L'art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada - come modificato con il Decreto Legge 27 giugno 2003, n 151, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2003, n.214- prevede, in caso di mancata identificazione del conducente, la decurtazione dei punti dalla patente del proprietario del veicolo, salvo che quest'ultimo indichi, entro 30 giorni dalla richiesta dell'autorità competente, le generalità dell'effettivo conducente.
 
ti allego questo:

"Le agevolazioni per la patente a punti valgono anche per le società semplici. Le particolari procedure previste dal secondo comma dell’articolo 126-bis del codice stradale per la decurtazione di punteggio si applicano a tutte le società intestatarie di veicoli, anche se le stesse risultano prive di personalità giuridica. Lo ha chiarito il ministero dell’interno in risposta a uno specifico quesito, con la nota numero 300/A/1/45148 /109/16/1/2003, solo ora resa nota dal dicastero guidato da Giuseppe Pisanu (e disponibile sul sito Internet www.poliziamunicipale.it). Oltre a ribadire che la decurtazione di punteggio consegue alle violazioni accertate alla guida di mezzi per i quali è prescritto il possesso della patente e che nei confronti del proprietario del veicolo tale penalizzazione è ammessa solo se questi è titolare di patente e non provvede a comunicare, entro 30 giorni dalla notifica del verbale, chi era alla guida del veicolo, la circolare fornisce una interpretazione autentica dell’articolo 126-bis, secondo comma in riferimento alla diversa ipotesi in cui il proprietario sia una persona giuridica. In questo caso, secondo il ministero, l’obbligo di indicare chi era effettivamente alla guida al momento dell’accertamento spetta al legale rappresentante o a un suo delegato «al quale, tuttavia, non si applica la decurtazione di punteggio nel caso in cui ometta di fornire i dati o fornisca indicazioni dalle quali non sia possibile risalire al conducente». L’organo di polizia dovrà peraltro procedere, in tal caso, «all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 180, comma 8» del codice della strada (sanzione amministrativa da 343,35 a 1.376,55 euro). Le stesse procedure, conclude la nota dei tecnici del ministero dell’interno, si applicheranno a «tutte le società intestatarie di veicoli, anche se prive di personalità giuridica, come ad esempio quelle di persone, purché sulla carta di circolazione sia riportato, quale intestatario, il nome della società e non quello del singolo socio della stessa»"


ciao, buon lavoro
 
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