Il pagamento della somma dovuta quale corrispettivo dell’opera intellettuale prestata dal professionista deceduto, non è assoggettabile alla normativa iVA per mancanza del presupposto soggettivo.
Il compenso da corrispondere agli eredi, è assoggettabile di converso alla normativa prevista dal combinato disposto degli art. 7 comma 3 del DPR n. 917 del 22.12.1986 , art. 25 del DPR n. 600 del 29.09.1973 e dell’art. 18 del DPR n. 917 del 22.12.86.
Per i compensi da ricevere da imprese queste dovranno corrispondere le somme pattuite agli eredi e sulle stesse dovrà effettuare la ritenuta d’acconto del 20%.
Una volta a conoscenza delle rispettive quote ereditare, rilasceranno, in base a quanto previsto dalla risoluzione ministeriale del 3 gennaio 1994, la certificazione prevista dalla norma a ciascun erede per quanto ad ognuno spettante.