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mobilità L. 223/91

RRoberto

Utente
Con l'introduzione della legge 28/06/2012 n. 92 sono state apportate varie modifiche, tuttavia non mi è chiaro una cosa, in base alla suddetta legge qualora una persona in mobilità con la L. 223/91 da circa 4 mesi con età inferiore ai 50 anni, in presenza di una nuova assunzione dal 30/03/2013 il nuovo datore di lavoro usufruirà degli sgravi contributivi così come previsto fino al 31/12/2012 o no?

saluti
Roberto:confused:
 
La risposta è affermativa.
Non risulta nessuna modifica agli incentivi per le aziende che assumono lavoratori iscritti alle liste di mobilità Legge 223-91.
Ciò non sarà possibile solo a far data dal 1 Gennaio 2017.
Saluti domenico
 
ti ringrazio di evrmi risposto, tuttavia non mi è chiara una cosa, perchè allora la legge 92 fissa dei requisiti, come per esempio questi di seguito indicati dall'art 4
c8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1°
gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato
anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di eta' non
inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta,
per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei
contributi a carico del datore di lavoro.
9. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto.
Non vale per tutti quindi.
esempio : maggiore di 50 anni disoccupato da meno di 12 mesi non spetta;
oppure minore di 50 anni disoccupato da meno di 12 mesi, sembrerebbe che non spetti o sbaglio. Inoltre differenzia anche le aziende in base al n. dei dipendenti
<di 15 o > di 50 dip.
grazie dell'eventuale delucidazione
 
Gentile Roberto, non confondere le due cose.
L'art. 4, c.8 indicato, si occupa degli incentivi alla occupazione per i datori di lavoro che assumono lavoratori disoccupati a partire dal 1 Gennaio u.s., che è cosa diversa rispetto ai lavoratori che si trovano collocati in mobilità.
Saluti domenico
 
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