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min.Lavoro su Durc, circolare!

Gio.

Utente
Con la circolare del 30 gennaio 2008 il Ministero del Lavoro ha definitivamente chiarito che le cause di cui all’allegato A) al Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2007,sono ostative al rilascio del DURC solo ai fini dell’esclusione dai benefici normativi e contributivi.
Il Ministero chiarisce infatti che “deve intendersi che l’ambito di efficacia delle cause ostative connesse alla violazione della disciplina in materia di tutela delle condizioni di lavoro non possa essere esteso al DURC rilasciato in occasione di appalti pubblici e privati, ma sia da riferirsi al DURC richiesto ai soli fini della fruizione dei predetti benefici normativi e contributivi”
La circolare ministeriale, oltre a dedicare uno specifico paragrafo all’individuazione delle nozioni di beneficio normativo e beneficio contributivo, chiarisce che le violazioni in questione devono essere accertate con sentenza passata in giudicato ovvero con ordinanza di ingiunzione (che non sia stata impugnata) e che, viceversa, l’estinzione delle violazioni attraverso la procedura della prescrizione obbligatoria ovvero, per le violazioni amministrative, attraverso il pagamento in misura ridotta, non integra il presupposto della causa ostativa.
Ulteriore chiarimento contenuto nella circolare riguarda il fatto che, pur essendo ovviamente le cause ostative costituite da violazioni penali o amministrative commesse da una persona fisica (datore di lavoro o dirigente responsabile dell’impresa), l’eventuale sostituzione del trasgressore non elimina la causa ostativa stessa nei confronti dell’impresa in quanto la sanzione interdittiva esplica la sua efficacia non sul piano soggettivo, ma su quello oggettivo della persona giuridica coinvolta nella violazione.

Altro punto nodale della circolare ministeriale riguarda i soggetti tenuti al rilascio del DURC.

Nel decreto ministeriale è esplicitato che il DURC è rilasciato dall’INPS, dall’INAIL e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria. Nelle more della stipulazione delle citate convenzioni gli Istituti diversi da INPS e INAIL continueranno a rilasciare le rispettive certificazioni di regolarità contributiva, in relazione alle varie finalità richieste dalla disciplina normativa.

Per il settore dell’edilizia, il DURC ovvero ogni altra certificazione di regolarità contributiva è rilasciato, oltre che dagli Istituti sopra richiamati, dalle Casse Edili costituite da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Vengono esclusi, pertanto, dal novero dei soggetti abilitati al rilascio del DURC, quegli enti (Casse Edili anomale, costituite cioè da soggetti che non possiedono i requisiti richiamati) già presenti o che dovessero essere costituiti in futuro. Il Ministero, quanto all’efficacia temporale della previsione che individua i presupposti di legittimazione delle Casse precisa che la presente normativa non ha alcun effetto di cristallizzazione o di legittimazione del passato, in quanto i criteri di identificazione dei requisiti delle Casse che si pongano come titolari di una funzione certificativi di rilievo pubblico erano già stati definiti con la normativa sulla reciprocità del 1998, che ha avuto la sua attuazione con l’accordo del settembre 1999, e con il Decreto legislativo n. 276 del 2003 (definizione di ente bilaterale).

Il Ministero, inoltre, segnala che per la verifica dell’autocertificazione per le partecipazioni a gare di appalto, la regolarità deve sussistere alla data in cui l’azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente.
 
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