Le parti possono concordare nel frattempo un termine più ampio per la condizione sospensiva della traslazione o stabilire una proroga che però deve risultare dal contratto. In caso contrario, per il combinato disposto dell’art.6, co.1 e dell’art.21 del dpr 633/72, il momento di fatturazione si determinerà secondo quanto previsto contrattualmente. E’ dubbio che al termine di un anno, come accennava giustamente Micaela, si possa fare riferimento sempre e comunque senza preoccuparsi della specifica pattuizione….ciao….