Una recente posizione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenze del 20 novembre 2003 emesse nelle cause n. C-212/01 e C-307/01) ha stabilito che le prestazioni mediche si possono ritenere esenti a condizione che siano dirette alla tutela, mantenimento e ripristino della salute.
In altre parole, non sarebbe sufficiente che il medico effettui una prestazione di carattere sanitario, ma si richiede che il fine perseguito dalla prestazione medica sia quello della tutela della salute dell'interessato. In questa prospettiva, l'attività di rilascio certificati dovrebbe essere assoggettata ad imposta.