Riferimento: Matrimonio
Il R.D.L. nr.1334-37, dispone che, qualora per necessità inerenti alla produzione non sia possibile in tutto o in parte il godimento del congedo all'epoca del matrimonio, il periodo di congedo dovrà essere concesso o completato non oltre il termine di 30 giorni successivi al matrimonio.
Tuttavia alcuni ccnl prevedono un maggiore periodo di tempo, per cui si rimanda alla lettura del ccnl di riferimento.