Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette,
di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a
norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
art. 6
Titolo:
Violazione degli obblighi relativi alla documentazione,
registrazione ed individuazione delle operazioni soggette
all'imposta sul valore aggiunto.
Testo: in vigore dal 01/01/2004
modificato da: DL del 30/09/2003 n. 269 art. 33 convertito
1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di
operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero
all'individuazione di prodotti determinati e' punito con la sanzione
amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta
relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso
dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, e' soggetto chi
indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella
dovuta.