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Mancata consegna CUD

fragola83

Utente
Salve a tutti, il mio problema è qusto: vivo a Trieste, l'anno scorso ho lavorato un periodo in una ditta di Torino. Ho richiesto il CUD e a metà marzo mi è stato mandato via mail (non firmato), ho quindi chiesto che mi venisse mandata la copia originale firmata dal datore di lavoro tramite posta. Ad oggi, dopo varie sollecitazioni non è ancora arrivato nulla. Cosa posso fare? Loro sono "tutelati" in quanto nel loro studio il CUD è pronto e dovrei andarmelo a prendere io a Torino o sono obbligati a mandarlo via mail nel caso di una distanza del genere? come posso muovermi? grazie a tutti!
 
Riferimento: Mancata consegna CUD

Salve a tutti, il mio problema è qusto: vivo a Trieste, l'anno scorso ho lavorato un periodo in una ditta di Torino. Ho richiesto il CUD e a metà marzo mi è stato mandato via mail (non firmato), ho quindi chiesto che mi venisse mandata la copia originale firmata dal datore di lavoro tramite posta. Ad oggi, dopo varie sollecitazioni non è ancora arrivato nulla. Cosa posso fare? Loro sono "tutelati" in quanto nel loro studio il CUD è pronto e dovrei andarmelo a prendere io a Torino o sono obbligati a mandarlo via mail nel caso di una distanza del genere? come posso muovermi? grazie a tutti!

Salve fragola83, la norma di riferimento è l' art. 4, c. 6 ter e 6 quater (sottoriportato), del DPR nr. 322/1998 che prevede la sottoscrizione delle certificazioni e del modello CUD può essere eseguita anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
Saluti domenico

Art. 4 – Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d’imposta.
Comma 6-terI soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi.

Comma 6-quater.
Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 28 febbraio (7) dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso
di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione può essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
 
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