in caso di evento c.d. morboso insorto nel corso di un anno solare e protrattosi, senza unteruzione , nell'anno successivo, trova applicazione il principio in base al quale le giornate di malattia sono attribuite, ai fini del computo del periodo massimo indennizzabile, ai rispettivi anni solari e la malattia va considerata come unico episodio "morboso". il pricipio si applica anche nel caso in cui le giornate della malattia a cavaliere cadenti nell'anno di insorgenza siano state escluse totalmente o in parte dall'indennità per superamento del periodo massimo indennizzabile.