<HTML>In base alle regole previste dall'articolo 121-bis, Tuir, i costi relativi agli automezzi aziendali sono interamente deducibili se il mezzo stesso è concesso in uso promiscuo al dipendente per la maggiore parte del periodo di imposta.
L'utilizzo deve essere adeguatamente dimostrato mediante una clausola inserita nel contratto di lavoro.
La società quindi dedurrà tutti i costi sostenuti per il mezzo (non si applicano né le limitazioni dell’80%, né il valore di 50 ml).
In capo al dipendente, invece, si determinerà un presupposto impositivo relativo al fringe benefit sull'uso personale del mezzo. Questo beneficio è quantificato in base alle regole previste dall'articolo 48, comma 4, lettera a), cioè in base a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, considerata al 30% e calcolata sulla base del costo chilometrico delle tariffe Aci.
Il fringe benefits puo’ essere intero o parziale, nel senso che si puo’ chiedere al dipendente un contributo per l’utilizzo dell’automezzo, che andrà fatturato con Iva.</HTML>