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lite pendente aiuto!!!

M

maria

Ospite
<HTML>voglio riproporre il mio caso nella speranza che qualcuno possa aiutarmi:

ho ricevuto una cart.esattoriale notoficata il 9/5/03 dove mi chiedono in base alla legge 549/95 art 3 comma 135, circa 1/3 dell'importo dovuto in base al loro avviso inviatomi a suo tempo, (si tratta di un accertamento di maggiore imposta di registro x la quale ho fatto ricorso in comm. tributaria a suo tempo).

di tale ricorso non ho saputo + nulla dell'esito e quindi penso sia ancora pendente (avrebbero dovuto avvisarmi in caso contrario o no?)


potete dirmi se posso acedere al condono dell'art.16?

inoltre ieri ho saputo che anche il venditore ebbe un accertamento per l'invim, per il quale ha fatto ricorso ed ha pagato il condono art.16, e' vero che se ha pagato lui io posso non pagare?

a me sembra strano, o almeno ingiusto (anche se a mio favore).



grazie ancora per la gentilezza. e scusate.</HTML>
 
P

Paolo Decaminada

Ospite
<HTML>La risposta è positiva; il pagamento della cartella va in riduzione dell'importo dovuto per definire la lite pendente.

Le imposte oggetto dei due avvisi sono diverse e quindi la definzione di una lite non esclude l'altra.</HTML>
 
M

maria

Ospite
<HTML>e' stato preciso come sempre dott. decaminada, grazie innanzitutto per aver risposto, ma non ho capito bene:

visto che il valore della lite mi comporterebbe di pagare solo 150 euro, posso non pagare la cartella?

e poi ho letto su sito del min. delle finanze questo:

"Controversie che riguardano una pluralità di soggetti

La definizione di una lite pendente può riguardare anche situazioni nelle quali una pluralità di soggetti siano interessati dallo stesso atto impugnato o dalla stessa lite autonomamente definibile; è il caso di coniugi che hanno presentato dichiarazione congiunta, coeredi, , alienante e acquirente, ecc.
In tale evenienza, gli effetti possono essere differenti in base alla tipologia di costituzione in giudizio; in presenza, infatti, di un'unica lite nella quale siano costituiti tutti gli interessati, la definizione da parte di uno degli interessati produce automaticamente l'effetto dell'estinzione della controversia anche nei confronti degli altri soggetti.
Nel caso in cui vi sia pendenza di distinte liti instaurate separatamente da tutti gli interessati ma aventi ad oggetto lo stesso atto, pur configurandosi più liti fiscali, la definizione da parte di uno degli interessati produce l'effetto dell'estinzione anche delle altre controversie.
Nell'ipotesi, infine, della presentazione di ricorso soltanto da parte di alcuni degli interessati in quanto la pretesa dell'Amministrazione finanziaria si è resa definitiva soltanto nei confronti di uno o più dei soggetti interessati, la definizione da parte del ricorrente impedisce all'Amministrazione di esercitare ulteriori azioni nei confronti degli altri soggetti interessati."


dalla lettura del testo su indicato sembra evincersi, invece, che se il venditore ha fatto il condono io posso non farlo e' vero?

anche perche' vorrei risolvere la controversia anche pagando i 150 euro, non vorrei non aderire e poi essere in difficolta'.

grazie a chi volesse rispondere.</HTML>
 
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