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licenziamento

AMBRA1982

Utente
Buongiorno a tutti.... Volevo esporvi una situazione che sta avvenendo in ufficio (CCNL Studi Professionali) per avere consigli e sapere se è lecita visto che ho poca esperienza nel settore dipendenti.
Lo studio aveva 6 dipendenti e nel giugno 2008 se ne sono licenziate 3 ciascuna per i suoi motivi che esulavano da cattivi comportamenti del titolare e un'altra è andata in malattia, maternità anticipata, obbligatoria, facoltativa e ha avuto il congedo straordinario per la L. 104 quindi è rientrata solo da pochi mesi.
Al posto di tutte e 4 le dipendenti, il mio datore dando per scontato che la dipendente in maternità non rientrasse ha assunto 4 persone a tempo indeterminato di cui l'ultima con marito precario e figlia a carico.
Nel 2010 abbiamo iniziato a risentire della crisi e tanti clienti se ne sono andati per cercare risparmio altrove e lo studio si trovava in condizioni di dover mandare a casa una persona, pertanto il mio capo ci ha chiesto di ridurci tutte l'orario di lavoro per mantenere in servizio l'ultima arrivata e così abbiamo fatto felici di poterle dare una mano. Inoltre la dipendente in congedo aveva comunicato che rientrava e lui lo sapeva.
Da quel giorno i clienti sono notevolmente aumentati, la ragazza con la 104 è rientrata e l'ultima arrivata è andata in maternità.
Purtroppo però il capo ha ritirato fuori la questione del licenziamento e vuole mandare a casa lo stesso l'ultima arrivata al termine dell'allattamento.
Inutile dire che noialtre ci sentiamo prese per i fondelli visto che siamo diventate tutte part time per mantenere lei e che lei con il marito precario non potrebbe più permettersi nemmeno di pagarsi la casa.
Domande:
1. Come possiamo fare in caso di licenziamento?
2. Il datore può utilizzare il criterio dell'ultima arrivata anche se in cattiva situazione economica, oppure in questo caso DEVE usare un altro criterio?
3. Inoltre il fatto che l'ultima arrivata, ha il secondo livello mentre le altre il terzo, può garantirle più sicurezza?
Grazie
 
Salve Ambra1982, la lavoratrice madre non può essere licenziata fino al compimento di un anno di età del bambino ( art. 54 D.lgs-151/01).
La scelta del datore di lavoro non è assoluta e indiscriminata, essendo soggetta al controllo del Giudice del lavoro, al quale spetta il compito di valutare l’effettività delle esigenze aziendali che impongono il licenziamento, la concreta riferibilità del licenziamento ad iniziative collegate a specifiche e comprovate ragioni di carattere organizzativo e produttivo.
Circa i criteri di scelta, una recente sentenza della Cassazione proprio per evitare atti discriminatori e regole c.d. di correttezza, ha stabilito che “possa farsi riferimento, pur nella diversità dei rispettivi regimi, a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs nr. 223-01:
1. L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'art. 4, comma 2, ovvero in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: a) carichi di famiglia; b) anzianità; c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
Saluti domenico
 
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