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Libro unico del lavoro!

Gio.

Utente
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, in data 30 ottobre 2008, una nota di chiarimento in merito ai precetti e alle relative sanzioni concernenti la tenuta dei libri obbligatori nel periodo transitorio dal 25 giugno al 18 agosto 2008.
Dal 25 giugno 2008 è stata abrogata la maxisanzione per le violazioni relative alla istituzione, esibizione e tenuta dei libri obbligatori;
Sempre dal 25 giugno 2008, qualora i datori di lavoro si siano avvalsi dei
consulenti/professionisti abilitati per la tenuta del libro paga, sezione presenze, ovvero del libro unico del lavoro, l'omessa esibizione degli stessi poteva essere sanzionata solo una volta decorsi 15 giorni dalla richiesta di esibizione del personale ispettivo;
Dall'entrata in vigore del D.L. 112/2008, l'aggiornamento del libro paga, sezione
presenze, oppure del libro unico del lavoro deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento (il 16 del mese ancora successivo per i dati variabili della retribuzione). Di conseguenza, non possono essere sanzionate violazioni attinenti all'obbligo di aggiornare il libro presenze entro il giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa;
Per tutte le violazioni accertate nel periodo transitorio relative alla omessa
istituzione, esibizione e non corretta tenuta dei libri obbligatori, dovrà essere
applicata la sanzione prevista dall'art. 195 del DPR 1124/1965 (sanzione
amministrativa da 25,82 a 154,94 euro).
Una buona serata.-
 
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