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Liberalità

K

Karlo8

Ospite
Una Srl riceve un contributo da parte di un soggetto privato che vuole partecipare ai costi per un lavoro in corso in ambito culturale, per puro spirito di liberalità non esistendo alcun accordo a monte.
Non mi è mai capitato un caso simile, sono un po' incerto su come trattare questa liberalità ricevuta.
Domande:
1) avendo ricevuto un bonifico occorre che la Srl beneficiaria emetta fattura o non occorre?
In caso di fatturazione ai fini iva è corretto indicare: operazione esclusa art. 2 comma 3 lett a)?
2) In bilancio tale provento non è un ricavo, ma sopravvenienza da mettere tra le componenti straordinarie (non fa reddito quindi nemmeno per gli studi di settore)?
Grazie per l'aiuto
 
proventi in denaro o natura: art. 88 dpr 917/86
concorrono a formare il reddito
 
Grazie alberto sei una sicurezza.
Art. 88 del 917/86 è ok, il mio dubbio è se a fronte delle percepimento del denaro va emessa fattura e se ai fini iva occorre indicare articolo di esclusione da imposta. Oppure non occorre fare nulla?
 
Reddito d'impresa

Tassazione di contributi e liberalità (1)

Definizione e classificazione. Regime fiscale applicabile





Definizione e classificazione dei contributi e delle liberalità
I contributi costituiscono proventi in denaro o in natura. Essi possono trarre origine, tipicamente, da una disposizione normativa o da una clausola contrattuale.
Le liberalità sono invece rappresentate da qualsiasi arricchimento conseguito dall'imprenditore a titolo gratuito. Esse traggono origine, tipicamente, dalla volontà del soggetto erogante.
In ogni caso, sia i contributi sia le liberalità possono essere finalizzati a:
- compensare i costi aziendali
- integrare i corrispettivi
- agevolare l'acquisizione di beni ammortizzabili
- favorire l'acquisizione di beni non ammortizzabili
- incrementare genericamente il patrimonio netto.

Dal punto di vista aziendale, i contributi vengono classificati, a seconda della loro natura e alla finalità da essi perseguita, nelle seguenti tre categorie:

contributi in conto esercizio, vale a dire quei contributi erogati per compensare i costi aziendali o per integrare i corrispettivi. In altri termini, quei contributi che hanno la funzione di costituire un abbattimento dei costi di esercizio
contributi in conto impianti, vale a dire, a prescindere dalle relative modalità di erogazione, quei contributi finalizzati all'acquisizione di beni ammortizzabili (secondo il principio contabile n. 16 CNDC-CNR devono considerarsi tali le somme erogate dallo Stato o da altri enti e imprese per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento delle immobilizzazioni materiali)
contributi in conto capitale, vale a dire quei contributi erogati per favorire l'acquisizione di beni non ammortizzabili o per aumentare il patrimonio netto dei soggetti beneficiari.
Sotto il profilo fiscale, invece, le suddette tipologie si possono raggruppare in due grosse categorie:

contributi spettanti in base a contratto, ossia quei contributi che derivano da rapporti contrattuali tra soggetti privati e soprattutto tra imprese, che, a prescindere dalla loro natura, ai fini fiscali sono considerati ricavi per il percipiente e, pertanto, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio di competenza secondo le modalità di maturazione previste nel contratto
contributi spettanti a norma di legge, il cui trattamento fiscale varia in funzione della natura del contributo.
Il regime fiscale applicabile ai contributi e alle liberalità
In generale, le disposizioni specifiche del Tuir che disciplinano la tassazione dei contributi e delle liberalità nell'ambito del reddito d'impresa sono le seguenti:
- articolo 85, comma 1, lettera g) del nuovo Tuir
- articolo 85, comma 1, lettera h) del nuovo Tuir
- articolo 88, comma 3, lettera b) del nuovo Tuir
- articolo 110, comma 1, lettera a) del nuovo Tuir.

Dall'analisi di tali norme è possibile ottenere la seguente classificazione dei contributi e delle liberalità:

contributi spettanti in base a clausole contrattuali, a prescindere sia dalla denominazione sotto la quale tali contributi spettano sia dalla loro specifica finalità
contributi spettanti a norma di legge esclusivamente in conto esercizio (articolo 85, comma 1, lettera g))
contributi (spettanti a norma di legge) finalizzati all'acquisto di beni ammortizzabili, a prescindere dal tipo di finanziamento in cui tali contributi si estrinsecano (articolo 85, comma 1, lettera h))
altri contributi spettanti a norma di legge (articolo 88, comma 3, lettera b))
liberalità.
Innanzitutto, occorre precisare che i contributi spettanti in base a clausole contrattuali e i contributi spettanti a norma di legge esclusivamente in conto esercizio sono sempre considerati ricavi, mentre gli altri contributi (ad esclusione di quelli finalizzati all'acquisto di beni ammortizzabili) e le liberalità sono considerati sopravvenienze attive.
I contributi spettanti a norma di legge e finalizzati all'acquisto di beni ammortizzabili non sono, invece, considerati né ricavi né sopravvenienze attive, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni ammortizzabili cui questi contributi ineriscono è assunto al netto dei contributi stessi.

Pertanto, in generale, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, i contributi e le liberalità devono essere suddivisi in tre classi:

contributi che sono considerati ricavi (contributi spettanti in base a clausole contrattuali e contributi spettanti a norma di legge esclusivamente in conto esercizio)
contributi in conto impianti (contributi spettanti a norma di legge finalizzati all'acquisto di beni ammortizzabili)
contributi che sono considerati sopravvenienze attive e liberalità (ogni altro contributo spettante a norma di legge e qualsiasi liberalità).





(FiscoOggi di martedì 21settembre 2004)
 
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