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Lezioni private e p.iva

Leb

Utente
Volevo sapere la vostra opinione su una situazione che riguarda una persona che in privato impartisce ripetizioni scolastiche a studenti. Questa persona mi chiedeva se era il caso di aprire partita iva per svolgere detta attività, anche con l'intenzione di versare i propri contributi previdenziali

Premesso che ritengo che non sia proprio il caso, vi chiedo cosa ne pensate e se esistano particolari agevolazioni fiscali e previdenziali relativamente a tale situazione.
 
Riferimento: Lezioni private e p.iva

Dimenticavo, a proposito di iva, art. 10 comma 20 (operazioni esenti) :

"20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale".

La persona in questione potrebbe rientrare? (insegnante, ma inteso che non è occupata presso nessuna scuola pubblica o privata)
 
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sembrerebbe di si,

ma perché non informarsi presso un ufficio locale delle entrate?

Potresti inoltre chiedere se tale persona può godere del regime agevolato per nuove attività ex L. 388: tale regime dura tre anni e consente di pagare in luogo dell'IRPEF e dell'irap un imposta sostitutiva del 10% a condizione che non si superi un certo fatturato (circa 30.000 € anno)
 
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Non sono d'accordo sul fatto che possano rientrare tra le prestazioni esenti da IVA.

Le prestazioni educative dell'infanzia, della gioventù e quelle didattiche di ogni genere (comprese quelle in discipline sportive) sono esenti dall'IVA se rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni o da Onlus.
Sono esenti anche le prestazioni per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, purché siano rese dagli istituti sopracitati. Le prestazioni di servizi diverse da quelle didattiche sono, invece, da assoggettare all'IVA.
La durata del corso è irrilevante ai fini dell'esenzione (art. 14 Reg. CE 17 ottobre 2005 n. 1777/05).
Il riferimento a scuole o istituti ha valore puramente descrittivo. Pertanto, le prestazioni interessate possono essere effettuate:

- da istituti o scuole che hanno ricevuto dal Ministero della Pubblica istruzione un decreto di riconoscimento: scuole pareggiate, legalmente riconosciute nonché scuole e corsi di preparazione agli esami che abbiano ottenuto la presa d'atto dagli organi centrali o periferici dell'Amministrazione scolastica, ovvero, anche di altra Amministrazione competente in materia (Circ. Min. Pubblica Istruzione 15 gennaio 1973 n. 3/525373);

- da altri soggetti che presiedono, anche non abitualmente, allo svolgimento di attività educative e didattiche, purché siano riconosciuti da un provvedimento della pubblica amministrazione o di enti pubblici che operano sotto il suo controllo (Ris. Min. 18 settembre 2001 n. 129). Ad esempio ciò si verifica nel caso di una ASL che organizza corsi di formazione manageriale autorizzati dalla Regione (Ris. Min. 28 maggio 2001 n. 77/E), o di una scuola sportiva che effettua un corso, educativo o didattico, in discipline sportive riconosciuto dalla rispettiva Federazione sportiva (Ris. Min. 24 giugno 2002 n. 205/E).
 
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vero, caro Contabile, quanto affermi in riferimento alle istituzioni scolastiche.

Tuttavia il caso prospettato dal nostro gentile interlocutore riguarda una persona fisica che impartisce le proprie lezioni privatamente. E' questo uno dei casi ammessi in esenzione.

La ratio va probabilmente ricercata nel tentativo di non gravare con imposte in un settore dove si verifica un'alta evasione fiscale.

ciao

ciao
 
Riferimento: Lezioni private e p.iva

sembrerebbe di si,

ma perché non informarsi presso un ufficio locale delle entrate?

Potresti inoltre chiedere se tale persona può godere del regime agevolato per nuove attività ex L. 388: tale regime dura tre anni e consente di pagare in luogo dell'IRPEF e dell'irap un imposta sostitutiva del 10% a condizione che non si superi un certo fatturato (circa 30.000 € anno)

"consente di pagare in luogo dell'IRPEF e dell'irap un imposta sostitutiva del 10%"


Art. 13 L. 388/2000:

"1. Le persone fisiche che intraprendono un’attivita' artistica o professionale
ovvero d' impresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 49 e 51 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo
d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per i due successivi, di un regime
fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10 per cento del
reddito di lavoro autonomo o d'impresa,
determinato rispettivamente ai sensi
dell’articolo 50 o dell'articolo 79 del citato testo unico. Nel caso di
imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico, l'imposta
sostitutiva e' dovuta dall'imprenditore."
L'imposta del 10% va a sostituire solo l'IRPEF e non l'IRAP.
Saluti.
 
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Dalla lettura della norma propenderei anch'io per l'esenzione IVA.
Circa la questione previdenziale, invece, iscrizione alla gestione separata INPS con aliquota contributiva 23,50%?
Ciao ragazzi.....buon lavoro.
 
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La norma recita "......nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale" e sono giuste le osservazione circa l'esenzione.

Quel mio non essere del tutto d'accordo sta nel fatto che nel caso di pluralità di soggetti che si avvalgono della prestazione dell'insegnante verrebbe meno quel "a titolo personale" .;) :yes2:
 
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La norma recita "......nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale" e sono giuste le osservazione circa l'esenzione.

Quel mio non essere del tutto d'accordo sta nel fatto che nel caso di pluralità di soggetti che si avvalgono della prestazione dell'insegnante verrebbe meno quel "a titolo personale" .;) :yes2:

Scusami Peppino ma quel "a titolo personale" secondo me riguarda la condizione dell'insegnante e non di chi si avvale della prestazione, o sbaglio?
Ciao....buon lavoro.
 
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