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"Il riferimento normativo che consente al cliente, che ha saldato il proprio debito, di “liberarsi” dal protesto, ottenendo la cancellazione dal relativo registro, è l’art. 2 della L. 18.08.2000, n. 235 (pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” del 28.08.2000, n. 2000).
Tale disposizione sostituisce l’articolo 4 della L. 12.02.1955, n. 77.
Pertanto, in base a tale norma, il debitore che, entro il termine di 12 mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico, di cui all’art. 3-bis del D.L.
18.09.1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.11.1995, n. 480 (sugli aspetti amministrativi legati al funzionamento del registro informatico dei protesti e alle nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari si veda anche la C.M. Industria, Commercio e Artigianato 21.12.2000, n. 3504/C).
Il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine, può chiederne l’annotazione sul citato registro informatico.
A tale fine, l’interessato presenta al Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio la relativa formale istanza, corredata:
a) del titolo quietanzato e dell’atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonchè;
b) della quietanza relativa al versamento del diritto camerale.
Il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura provvede in merito non oltre il termine di 20 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Accertata la regolarità dell’adempimento o la sussistenza della illegittimità o dell’errore del protesto, il Presidente accoglie l’istanza e, conseguentemente, dispone la cancellazione richiesta, curando, sotto la propria responsabilità, l’esecuzione del provvedimento, da effettuare non oltre 5 giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante
la cancellazione definitiva dal registro dei dati relativi al protesto (che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto). In caso contrario, decreta la reiezione dell’istanza.
In caso di reiezione dell’istanza, entro il termine di 20 giorni l’interessato può ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.
Il giudice competente è il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.
Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile.
Per la presentazione dell’istanza attraverso cui si richiede la cancellazione dal Registro informatico dei soggetti protestati è dovuto, alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, un diritto apposito rivalutato annualmente, con decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati."