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Lettera AgEn a P.IVA per controllo inc rmod.770-dich. redditi periodo d'imposta 2011

cicciori

Utente
Lettera AgEn a P.IVA per controllo incr mod.770-dich. redditi periodo d'imposta 2011

Buongiorno,
ho ricevuto ad agosto scorso una lettera dell'Agenzia, in cui mi si contestano redditi non dichiarati per il periodo d'imposta 2011, a fronte di un incrocio con il 770 presentato da miei clienti.
All'epoca avevo una P.IVA poi cessata nel 2012.
La differenza contestata riguarda solo IRPEF e non IVA, visto che le fatture in oggetto sono tutte di competenza 2010 (e quindi IVA compet 2010), ma incassate nel 2011 (e qiundi IRPEF compet 2011).
Ho simulato il ravvedimento operoso che dovrei fare, e viene fuori una cifra che non posso permettermi.
Vorrei chiedere:
Posso aspettare eventuali sviluppi da parte dell'Agenzia o della GdF (la lettera e' stata inviata in copia anche a lei) e quindi in quel caso procedere caso mai a ravvedimento?
Se si arrivasse al 1.1.2016 senza che vi siano questi ulteriori sviluppi, sono "salvo" o possono ancora arrivare ?
Grazie
 
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Re: Lettera AgEn a P.IVA per controllo inc rmod.770-dich. redditi periodo d'imposta 2

Prima di procedere con il da farsi, sarebbe da capire innanzitutto se i riscontri operati dall'Ade sono fondati o meno.
Saluti.
 
Re: Lettera AgEn a P.IVA per controllo inc rmod.770-dich. redditi periodo d'imposta 2

Grazie per la risposta

Si', i riscontri dell'Agenzia sono fondati
 
Re: Lettera AgEn a P.IVA per controllo inc rmod.770-dich. redditi periodo d'imposta 2

Se non effettui il ravvedimento vai incontro all'emissione dell'avviso di accertamento per dichiarazione infedele, il quale ti preclude il ravvedimento.
Ciò premesso, se il problema è legato alla liquidità allora dovrai attendere l'avviso e prestare acquiescenza: in tal caso potrai dilazionare, mentre nel caso del ravvedimento ciò non è possibile.
Insomma, se ravvedi paghi meno ma non puoi rateizzare, se attendi l'avviso di accertamento il costo è maggiore ma potrai dilazionare.
Saluti.
 
Re: Lettera AgEn a P.IVA per controllo inc rmod.770-dich. redditi periodo d'imposta 2

E questo nonostante quello che leggo su alcuni siti e anche sul sito dell'Agenzia, che dicono che

"In base alle nuove regole relative al ravvedimento operoso, vigenti dal 1 Gennaio 2015, è possibile utilizzare questo istituto anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata e siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, di cui il contribuente era stato messo a conoscenza.
L’unico limite attualmente vigente alla procedura di ravvedimento è la notifica di un atto di liquidazione e di accertamento. "

??

In pratica (cito sempre da altro sito)

[...] Tra gli aspetti di maggiore interesse del nuovo ravvedimento operoso vi è sicuramente quello legato alla possibilità di procedere alla regolarizzazione spontanea anche dopo che sia iniziata una attività di verifica (accesso o ispezione) della quale il contribuente abbia avuto formalmente conoscenza.

In pratica nel nuovo corso del ravvedimento operoso l’accesso alla regolarizzazione spontanea è inibito solo dalla notifica di atti di liquidazione e accertamento, compresi gli avvisi bonari.

Questo significa che, in caso di avvio di un’attività ispettiva ivi compreso un controllo per il tramite del redditometro, il contribuente potrebbe anche attendere la conclusione delle indagini e la notifica del pvc, per poi valutare su quali dei rilievi elevati intervenire con la correzione spontanea. [...]
 
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Re: Lettera AgEn a P.IVA per controllo inc rmod.770-dich. redditi periodo d'imposta 2

Quello che hai riportato è giusto: l'attività di controllo non inibisce il ravvedimento (contrariamente alla vecchia formulazione della norma), ma quando questa si conclude e il contribuente viene raggiunto ad es. da avviso di accertamento, da tale momento il ravvedimento è inibito.
Saluti.
 
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