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legge 238/2010 incentivi fiscali "rientro cervelli": condono fiscale o trappola?

minemonic

Utente
Gentili utenti del forum,
come brevemente riassunto nel titolo del thread desideravo affrontare la tematica degli incentivi fiscali per i lavoratori emigrati all'estero che decidono di ritornare a lavorare in italia.
La legge che a cui mi riferisco e' la 238 del 10 dicembre 2010 la quale prevede la concessione di incentivi fiscali riguardanti l’imposta sul reddito delle persone fisiche sotto forma di parziale imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa avviate in Italia da soggetti in possesso di determinati requisiti.

In particolare tra i requisiti richiesti compare il trasferimento dall'estero del proprio domicilio, nonche' la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attivita'

A tal proposito e' stato necessario che l'agenzia delle entrate fornisse dei chiarimenti a tale legge e alle interpretazioni dei contenuti: La circolare 14e del 4 maggio 2012.
Al punto 1.5 di tale circolare viene precisato che la mancata iscrizione all'AIRE non costituisce un vincolo per usufruire delle agevolazioni stabilite con la suddetta legge:
"...tenuto conto della finalità della normativa in commento– valorizzare le esperienze maturate dai cittadini che hanno studiato o lavorato all’estero – si ritiene che ciò che rileva ai fini dell’agevolazione in esame è che il soggetto interessato abbia effettivamente svolto attività di lavoro o di studio all’estero come specificato nel paragrafo successivo e sia in grado di dimostrare tale circostanza. In presenza di tale requisito sostanziale, l’iscrizione all’AIRE corrispondente al periodo di attività all’estero non assume rilevanza e, pertanto, la condizione dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente si considera soddisfatta anche per coloro che, pur lavorando o studiando all’estero, non si sono mai iscritti all’AIRE, sempreché il trasferimento del domicilio in Italia avvenga entro il termine dinanzi precisato."

Tuttavia, in base all'articolo 2 comma 2 del TUIR le persone (che intendano usufruire di tali agevolazioni e) che negli anni precedenti abbiamo lavorato all'estero senza che tuttavia abbiano provveduto ad iscriversi all'AIRE e quindi a cancellarsi dall'anagrafe residenti sono da considerarsi residenti fiscali in italia.

Pertanto mi chiedo e vi chiedo:

Il fatto di usufruire di tali agevolazioni per i lavoratori emigrati ma non iscritti all'AIRE implica un riconoscimento della residenza fiscale all'estero per i periodi di imposta corrispondenti?

In caso negativo mi sembra che quello che non viene prelevato in virtu' dell'usufrutto di tali agevolazioni verra' ampiamente recuperato, con sanzioni ed interessi, dall'agenzia delle entrate per i redditi irpef non a suo tempo dichiarati.

Tra l'altro, i soggetti che abbiano lavorato all'estero ma residenti fiscali in italia, invece che abbiano provveduto a dichiarare i redditi esteri al netto dei crediti di imposta spettanti in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni (qualora il paese estero e l'italia abbiano una convenzione) che necessita' avrebbero di dimostrare l'effettivo svolgimento di un lavoro all'estero (come opportunamente precisato al punto numero 1.6 della circolare:
L’effettivo svolgimento dell’attività di lavoro - omissis- per il periodo di tempo richiesto possono risultare dalla documentazione rilasciata o vidimata dall’autorità consolare, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri del 30 marzo 2011, ovvero da idonea documentazione in italiano o in inglese quale, a mero titolo di esempio, permessi di soggiorno, visti di ingresso e di uscita dal paese estero, contratti di locazione di immobili e di utenze, certificazione di frequenza del corso di studi, certificazione del luogo di svolgimento del lavoro da parte del datore, iscrizione ad albi o camere di commercio, dichiarazione dei redditi presentata nel paese estero.)?
 
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