con parziale detrazione dell’Iva-è soggetta ad Iva la parte del prezzo proporzionalmente corrispondente all’imponibile su cui è stata detratta l’Iva, mentre la parte rimanente è esclusa dal campo di applicazione Iva. La legge 388/2000 ha introdotto una parziale detrazione pari al 10% (50% per i veicoli a motore non a combustione interna) dell’Iva corrispondente e pertanto nel caso di cessione di un veicolo il cui acquisto abbia beneficiato di questa parziale detrazione, la base imponibile cui commisurare l’imposta sarà pari al 10%