Con riferimento all'art. 15 del ccnl indicato, è previsto che la durata normale dell'orario di lavoro venga concordata tra le parti.
La norma del contratto aggiunge un limite max alla prestazione giornaliera per i non conviventi pari a 8 ore giornaliere ( non consecutive), per un totale di
40 ore settimanali.
Per quanto sopra, in considerazione della libertà di poter determinare un qualsiasi orario lavorativo, ritengo possibile un orario anche inferiore alle 40 ore settimanali.
Per quanto di domanda" Ho letto che la busta paga non si è obbligati a consegnarla è vero?", l'art. 32 del ccnl prevede:Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, deve predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l'altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.