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Lavoro a chiamata

Riferimento: Lavoro a chiamata

E' possibile utilizzare il lavoro a chiamata nel contratto commercio e all'interno di un centro benessere?

Grazie

guarda ti posto un pratico copia/incolla tratto dai consulenti del lavoro di imperia, consiglio provinciale dell'ordine del 18 settembre 2008, in quanto interessata, sul comparto però dei locali notturni; occorre quindi verificare, oltre ai requisiti di base, se il ccnl di riferimento da te indicato, lo regoli, ma per questo dettaglio nn da poco, chiedi ad altri qua, ciao!

"Si tratta di una particolare tipologia di rapporto di lavoro subordinato che consente prestazioni lavorative discontinue, limitate ai casi ammessi dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

In particolare è ammesso:

- per prestazioni di carattere discontinuo o intermittente individuate dai contratti collettivi ovvero, in assenza, dal Ministero del lavoro mediante apposito provvedimento;

- In via sperimentale con lavoratori disoccupati con meno di 25 anni, ovvero con lavoratori con più di 45 anni "espulsi" dal ciclo produttivo cioè licenziati, o iscritti nelle liste di mobilità e presso i centri provinciali dell'impiego come disoccupati;


Esiste una particolare tipologia di lavoro a chiamata relativamente ai rapporti con prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquale.

Circa gli aspetti giuridici, si tratta di un normale rapporto, stipulabile anche a tempo determinato, per il quale è richiesta la forma scritta ai fini della prova e la peculiarità consiste nel fatto che il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa il quale può utilizzarla solo quando ne ha bisogno e, comunque, nei casi consentiti in via normativa o contrattuale.

Potrà essere previsto contrattualmente l'obbligo per il lavoratore di rispondere alla chiamata. Circa gli aspetti retributivi durante i periodo di disponibilità compete al lavoratore un importo pari a quanto previsto dai contratti collettivi. La misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote oraria, non può comunque essere inferiore a quella al 20% della retribuzione prevista dal CCNL di lavoro applicato.

E' vietato il ricorso al lavoro intermittente:

- per la sostituzione di lavoratori assenti per sciopero;

- in aziende non hanno effettuato la valutazione dei rischi in materia di sicurezza del lavoro;

- salvo diverso accordo sindacale, in aziende che hanno effettuato licenziamenti collettivi lavoratori con le stesse mansioni nei sei mesi precedenti, ovvero presso unità produttive nelle quali siano in corso sospensioni dei rapporti o riduzione d'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale che interessino sempre lavorati con le stesse mansioni.

Per quanto riguarda il computo numerico, il lavoratore a chiamata è previsto
che venga computato in proporzione all'orario di lavoro effettuato nel semestre."
 
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