Riferimento: Lavoratrice madre
Salve, la Legge nr. 151-2001 ( tutela maternità e paternità) all'art. 54 (divieto di licenziamento) ha previsto che il divieto di licenziamento non si applica nel caso di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro.
Detto questo, tuttavia, nella fattispecie di assenza ingiustificata
il contratto collettivo ( art.101) prevede quale sanzione, fatti salvi i casi dil legittimo impedimento e in caso di mancata giustificazione, trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione quante sono le giornate di assenza, fatta salva l’applicazione della sanzione disciplinare.
Il successivo art. 156, relativo ai provvedimenti disciplinari così dichiara:
fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 del presente contratto sulle assenze ingiustificate e dall'articolo 154 del presente contratto per i ritardi, l'inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore di retribuzione;
4) sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).
Salva ogni altra azione legale,il provvedimento di cuial punto 5(licenziamento in tronco) si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di fedeltà verso lo studio in armonia con le norme di cui all'articolo 2105 del Codice civile, e cioè l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio, nonché nel caso previsto dall'articolo 101, e in quelli di cui all'articolo 2119 del Codice civile.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 61/2000) è consentita solo su accordo delle parti e il rifiuto del lavoratore non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Le clasusole flessibili ed elastiche nel part-time è regolamentato nel ccnl riferimento all'art. 51, dove dispone che il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il'accordo, non può integrare in nessun caso gli estremi del
provvedimento disciplinare e/ di giustificato motivo di licenziamento.
Saluti domenico