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Davide losso
Ospite
Chiedo scusa per il doppio post, ma l'argomento è importante.
La consulenza contabile e fiscale non è attività riservata.
Questo significa che i 2 albi professionali (dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali) non hanno alcuna esclusiva in merito.
I codici ATECOFIN (codici attività) previsti per l'dentificazione delle categorie contabili sono 3:
7412A - servizi forniti da dottori commercialisti;
7412B - servizi forniti da ragionieri e periti commerciali;
7412C - servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione , contabilità e tributi.
Ai consulenti tributari (Tributaristi) ai sono attribuite:
·con l’art.12, c.2, D.Lgs 546/92 la difesa del contribuente in commissione tributaria;
·con l’art 35, D.Lgs 9/7/1997 l’apposizione del visto di conformità formale e l’asseverazione degli elementi contabili ed extracontabili comunicati all’amministrazione finanziaria;
·con l’art.3, Dpr 22/o7/1998 n. 322 la trasmissione in qualità di intermediari delle dichiarazioni fiscali;
·la tenuta dei libri contabili ed IVA, la compilazione delle dichiarazioni fiscali, la consulenza in materia tributaria e fiscale, l’asseverazione delle dichiarazioni ai fini degli studi di settore, la predisposizione delle dichiarazioni di successione, l’attivazione presso lo studio di uno sportello automatizzato decentrato ai fini del rilascio dei certificati camerali, del deposito bilanci e di ogni altra pratica camerale.
·Con gli stessi, inoltre, le Agenzie regionali delle Entrate hanno stipulato convenzioni riconoscendo il ruolo di tali professionisti come intermediari qualificati nel rapporto fisco/cittadino, anche nel Friuli Venezia Giulia;
·l’INPS ha attribuito ai consulenti tributari il compito di acquisire, previo controllo dell’identità e della legittimazione dei dichiaranti, le dichiarazioni dei titolari delle prestazioni a carico dell’Istituto, a riscontrarne la corrispondenza con la documentazione fiscale ed a trasmettere all’Istituto le dichiarazioni rese con l’attestazione di conformità alla documentazione fiscale;
·l’INAIL ha stipulato con i consulenti tributari un protocollo che prevede la partecipazione di questi a consultazioni a livello centrale e locale per l’emanazione di nuove disposizioni;
·Sono CTU, consulenti tecnici ausiliari del giudice, e C.T.P., consulenti tecnici di parte, presso i Tribunali.
La normativa che sancisce il diritto all’esercizio delle attività non riservate nasce e si consolida dalle seguenti fonti, tutela dei diritti del cittadino della Repubblica:
Costituzione
·Art. 1: L’Italia è una repubblica fondata sul lavoro;
·Art. 2: La repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto;
·Art.35: La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni;
·Art.41: L’iniziativa economica è libera.
Codice civile
·Art. 2060 : Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme
Normativa CE
·Le direttive comunitarie sul libero stabilimento delle professioni e la libera prestazione professionale a garanzia della concorrenza sono in fase di consolidamento.
·L’Europarlamento ha varato, il 13 gennaio 2004, una proposta per agevolare la concorrenza transfrontaliera nei servizi, e agevolare lo sviluppo all’estero delle imprese e delle libere professioni come medici, architetti o servizi di consulenza legale e fiscale. Affidando alle associazioni professionali, che evidentemente nel resto d’Europa sono riconosciute, il compito di varare codici e condotta comuni
Normative regionali
·Sono già in corso le prime iniziative sulla regolamentazione delle attività regionali, iniziative già attuate da altre regioni.(Friuli Venezia Giulia, Molise, Toscana, Calabria, Lombardia etc.)
Autorità per la concorrenza (Antitrust)
·L’autorità ha più volte denunciato la pubblicità ingannevole attuata dagli albi, l’applicazione delle tariffe e la distorsione della concorrenza.
Il libero esercizio delle attività non riservate per Legge ad alcuna categoria professionale è stato più volte sancito sia dalla Suprema Corte Costituzionale, sia dalla Cassazione.
Pertanto il consulente non è più tanto "presunto".
Che poi la categoria dei Tributaristi, che si riconoce nelle Associazioni ANCoT, INT, ANCIT e LAPET possa dar fastidio alle categorie provviste di albo è sotto gli occhi di tutti, come dovrebbe essere altrettanto chiaro il perchè (€€€€€).
Riassumendo:
1) l'attività di consulente tributario e fiscale è liberamente esercitabile;
2) non occorre essere iscritti allalbo dei dott. o rag.
3) è consigliabile, se non iscritti ad un albo, iscriversi ad una associazione.
Spero di essere stato esaustivo.
Davide Losso
Presidente ANCoT FVG
Responsabile COLAP
Coordinamento Libere Associazioni Professionali FVG
[%sig%]
La consulenza contabile e fiscale non è attività riservata.
Questo significa che i 2 albi professionali (dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali) non hanno alcuna esclusiva in merito.
I codici ATECOFIN (codici attività) previsti per l'dentificazione delle categorie contabili sono 3:
7412A - servizi forniti da dottori commercialisti;
7412B - servizi forniti da ragionieri e periti commerciali;
7412C - servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione , contabilità e tributi.
Ai consulenti tributari (Tributaristi) ai sono attribuite:
·con l’art.12, c.2, D.Lgs 546/92 la difesa del contribuente in commissione tributaria;
·con l’art 35, D.Lgs 9/7/1997 l’apposizione del visto di conformità formale e l’asseverazione degli elementi contabili ed extracontabili comunicati all’amministrazione finanziaria;
·con l’art.3, Dpr 22/o7/1998 n. 322 la trasmissione in qualità di intermediari delle dichiarazioni fiscali;
·la tenuta dei libri contabili ed IVA, la compilazione delle dichiarazioni fiscali, la consulenza in materia tributaria e fiscale, l’asseverazione delle dichiarazioni ai fini degli studi di settore, la predisposizione delle dichiarazioni di successione, l’attivazione presso lo studio di uno sportello automatizzato decentrato ai fini del rilascio dei certificati camerali, del deposito bilanci e di ogni altra pratica camerale.
·Con gli stessi, inoltre, le Agenzie regionali delle Entrate hanno stipulato convenzioni riconoscendo il ruolo di tali professionisti come intermediari qualificati nel rapporto fisco/cittadino, anche nel Friuli Venezia Giulia;
·l’INPS ha attribuito ai consulenti tributari il compito di acquisire, previo controllo dell’identità e della legittimazione dei dichiaranti, le dichiarazioni dei titolari delle prestazioni a carico dell’Istituto, a riscontrarne la corrispondenza con la documentazione fiscale ed a trasmettere all’Istituto le dichiarazioni rese con l’attestazione di conformità alla documentazione fiscale;
·l’INAIL ha stipulato con i consulenti tributari un protocollo che prevede la partecipazione di questi a consultazioni a livello centrale e locale per l’emanazione di nuove disposizioni;
·Sono CTU, consulenti tecnici ausiliari del giudice, e C.T.P., consulenti tecnici di parte, presso i Tribunali.
La normativa che sancisce il diritto all’esercizio delle attività non riservate nasce e si consolida dalle seguenti fonti, tutela dei diritti del cittadino della Repubblica:
Costituzione
·Art. 1: L’Italia è una repubblica fondata sul lavoro;
·Art. 2: La repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto;
·Art.35: La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni;
·Art.41: L’iniziativa economica è libera.
Codice civile
·Art. 2060 : Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme
Normativa CE
·Le direttive comunitarie sul libero stabilimento delle professioni e la libera prestazione professionale a garanzia della concorrenza sono in fase di consolidamento.
·L’Europarlamento ha varato, il 13 gennaio 2004, una proposta per agevolare la concorrenza transfrontaliera nei servizi, e agevolare lo sviluppo all’estero delle imprese e delle libere professioni come medici, architetti o servizi di consulenza legale e fiscale. Affidando alle associazioni professionali, che evidentemente nel resto d’Europa sono riconosciute, il compito di varare codici e condotta comuni
Normative regionali
·Sono già in corso le prime iniziative sulla regolamentazione delle attività regionali, iniziative già attuate da altre regioni.(Friuli Venezia Giulia, Molise, Toscana, Calabria, Lombardia etc.)
Autorità per la concorrenza (Antitrust)
·L’autorità ha più volte denunciato la pubblicità ingannevole attuata dagli albi, l’applicazione delle tariffe e la distorsione della concorrenza.
Il libero esercizio delle attività non riservate per Legge ad alcuna categoria professionale è stato più volte sancito sia dalla Suprema Corte Costituzionale, sia dalla Cassazione.
Pertanto il consulente non è più tanto "presunto".
Che poi la categoria dei Tributaristi, che si riconoce nelle Associazioni ANCoT, INT, ANCIT e LAPET possa dar fastidio alle categorie provviste di albo è sotto gli occhi di tutti, come dovrebbe essere altrettanto chiaro il perchè (€€€€€).
Riassumendo:
1) l'attività di consulente tributario e fiscale è liberamente esercitabile;
2) non occorre essere iscritti allalbo dei dott. o rag.
3) è consigliabile, se non iscritti ad un albo, iscriversi ad una associazione.
Spero di essere stato esaustivo.
Davide Losso
Presidente ANCoT FVG
Responsabile COLAP
Coordinamento Libere Associazioni Professionali FVG
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