La «somma netta» può bloccare la Cu del 2026
Il programma di controllo delle certificazioni uniche 2026 (Cu), relative allo scorso anno, scarta alcune dichiarazioni per errore bloccante. Ciò avviene se è stata erogata a un lavoratore la «somma netta», introdotta dalla legge di Bilancio 2025 per ridurre il cuneo fiscale, anche in assenza di giorni lavorati. A tale situazione, nella sezione «somma che non concorre alla formazione del reddito» della Cu, la casella numero 718 denominata "tipologia" presenta il codice "1", la casella 721 identificata con la descrizione "giorni di lavoro dipendente" è in bianco e risulta compilata la casella 725 "somma erogata". Dal 1° gennaio 2025, al posto della decontribuzione del 6% o del 7%, terminata a dicembre 2024, l'articolo 1, commi da 4 a 6 della legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025) ha spostato l'agevolazione in ambito fiscale. In particolare, i commi 4 e 5 prevedono l'erogazione di una somma, fiscalmente non imponibile, determinata in percentuale rispetto al reddito di lavoro dipendente annuo: 7,1% (redditi sino a 8.500 euro), 5,3% (redditi da 8.500 a 15mila euro), 4,8% (redditi oltre i 15milaeuro). In ogni caso, per avere diritto alla facilitazione, il reddito complessivo non deve superare i 20mila euro annui. Il sostituto di imposta (datore di lavoro) riconosce in automatico la somma, salvo verifica in sede di conguaglio fiscale. Se, in tale circostanza, gli importi concessi durante l'anno risultano non dovuti, il sostituto recupera in unica soluzione o in dieci rate se la cifra è superiore a 60 euro (la prima di esse deve interessare il cedolino su cui si esegue il conguaglio fiscale). L'agenzia delle Entrate, all'inizio del corrente anno (interpello 7/2026), è stata chiamata a pronunciarsi in relazione a un dubbio posto da una Asl, nella sua qualità di sostituto di imposta. L'azienda sanitaria ha chiesto come dovessero essere individuati i giorni per il riconoscimento della somma di cui sopra in caso di assenza totale di giornate lavorate nell'anno di riferimento; giorni che, per inciso, sono quelli che devono essere presenti nella casella 721 e la cui mancanza genera il blocco del flusso. L' Agenzia ha risposto che se «in assenza totale di giorni lavorativi, sono corrisposte somme che, pur essendo assoggettate a tassazione ordinaria, non si riferiscono all'anno 2025, si ritiene che non debbano essere riconosciute somme ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge di bilancio 2025». Vi è un caso tipico che riguarda i lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato entro il 31 dicembre 2024, ai quali il sostituto ha erogato competenze finali, per esempio, nel mese di gennaio 2025, pur in assenza di prestazione lavorativa. Si consideri che la circolare esplicativa sull'argomento) è stata diffusa a maggio del 2025 e che la stessa non riporta casi di assenza di prestazione lavorativa. Potrebbe, dunque, essere accaduto che alcune procedure software abbiano riconosciuto la facilitazione fiscale anche in presenza di somme erogate nel 2025, ma relative al 2024 (anno di cessazione del rapporto); situazione che determina la presenza nella Cu della somma riconosciuta e l'assenza dei giorni di lavoro, da cui lo scarto del file con la certificazione. Per regolarizzare, si dovrebbe restituire la somma all'Erario avvalendosi del ravvedimento operoso. Tuttavia, il recupero a carico del lavoratore potrebbe risultare difficoltoso, in quanto la persona non è più dipendente del sostituto. Oltre al fatto che l'azienda dovrebbe sostenere costi aggiuntivi. Però l'intera vicenda potrebbe essere sanata in sede di dichiarazione dei redditi da parte del lavoratore. Per farlo si potrebbe prevedere una specifica annotazione nella Cu da consegnare all'ex dipendente, invitandolo a presentare la dichiarazione dei redditi per restituire la somma indebitamente percepita. È auspicabile che l'agenzia delle Entrate offra tale la possibilità eliminando il blocco del flusso, al fine di permettere l'invio della certificazione.
Fonte: odierno sole 24 ore
Il programma di controllo delle certificazioni uniche 2026 (Cu), relative allo scorso anno, scarta alcune dichiarazioni per errore bloccante. Ciò avviene se è stata erogata a un lavoratore la «somma netta», introdotta dalla legge di Bilancio 2025 per ridurre il cuneo fiscale, anche in assenza di giorni lavorati. A tale situazione, nella sezione «somma che non concorre alla formazione del reddito» della Cu, la casella numero 718 denominata "tipologia" presenta il codice "1", la casella 721 identificata con la descrizione "giorni di lavoro dipendente" è in bianco e risulta compilata la casella 725 "somma erogata". Dal 1° gennaio 2025, al posto della decontribuzione del 6% o del 7%, terminata a dicembre 2024, l'articolo 1, commi da 4 a 6 della legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025) ha spostato l'agevolazione in ambito fiscale. In particolare, i commi 4 e 5 prevedono l'erogazione di una somma, fiscalmente non imponibile, determinata in percentuale rispetto al reddito di lavoro dipendente annuo: 7,1% (redditi sino a 8.500 euro), 5,3% (redditi da 8.500 a 15mila euro), 4,8% (redditi oltre i 15milaeuro). In ogni caso, per avere diritto alla facilitazione, il reddito complessivo non deve superare i 20mila euro annui. Il sostituto di imposta (datore di lavoro) riconosce in automatico la somma, salvo verifica in sede di conguaglio fiscale. Se, in tale circostanza, gli importi concessi durante l'anno risultano non dovuti, il sostituto recupera in unica soluzione o in dieci rate se la cifra è superiore a 60 euro (la prima di esse deve interessare il cedolino su cui si esegue il conguaglio fiscale). L'agenzia delle Entrate, all'inizio del corrente anno (interpello 7/2026), è stata chiamata a pronunciarsi in relazione a un dubbio posto da una Asl, nella sua qualità di sostituto di imposta. L'azienda sanitaria ha chiesto come dovessero essere individuati i giorni per il riconoscimento della somma di cui sopra in caso di assenza totale di giornate lavorate nell'anno di riferimento; giorni che, per inciso, sono quelli che devono essere presenti nella casella 721 e la cui mancanza genera il blocco del flusso. L' Agenzia ha risposto che se «in assenza totale di giorni lavorativi, sono corrisposte somme che, pur essendo assoggettate a tassazione ordinaria, non si riferiscono all'anno 2025, si ritiene che non debbano essere riconosciute somme ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge di bilancio 2025». Vi è un caso tipico che riguarda i lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato entro il 31 dicembre 2024, ai quali il sostituto ha erogato competenze finali, per esempio, nel mese di gennaio 2025, pur in assenza di prestazione lavorativa. Si consideri che la circolare esplicativa sull'argomento) è stata diffusa a maggio del 2025 e che la stessa non riporta casi di assenza di prestazione lavorativa. Potrebbe, dunque, essere accaduto che alcune procedure software abbiano riconosciuto la facilitazione fiscale anche in presenza di somme erogate nel 2025, ma relative al 2024 (anno di cessazione del rapporto); situazione che determina la presenza nella Cu della somma riconosciuta e l'assenza dei giorni di lavoro, da cui lo scarto del file con la certificazione. Per regolarizzare, si dovrebbe restituire la somma all'Erario avvalendosi del ravvedimento operoso. Tuttavia, il recupero a carico del lavoratore potrebbe risultare difficoltoso, in quanto la persona non è più dipendente del sostituto. Oltre al fatto che l'azienda dovrebbe sostenere costi aggiuntivi. Però l'intera vicenda potrebbe essere sanata in sede di dichiarazione dei redditi da parte del lavoratore. Per farlo si potrebbe prevedere una specifica annotazione nella Cu da consegnare all'ex dipendente, invitandolo a presentare la dichiarazione dei redditi per restituire la somma indebitamente percepita. È auspicabile che l'agenzia delle Entrate offra tale la possibilità eliminando il blocco del flusso, al fine di permettere l'invio della certificazione.
Fonte: odierno sole 24 ore