La fattura del fornitore tedesco doveva essere emessa senza applicazione dell'imposta ed essere assogettata a IVA dalla ditta italiana mediante applicazione del meccanismo del reverse-charge.
Una recente sentenza della Corte di Giustizia UE in merito all'applicazione errata dell'IVA da parte del cedente o prestatore UE ha stabilito che in questi casi il cessionario residente in altro stato UE non può chiedere il rimborso direttamente all'autorità fiscale dello stato in cui risiede il cedente (o prestatore) ma deve farsi restituire l'IVA erroneamente pagata da quest'ultimo mediante emissione di apposita nota di variazione. Il cedente (o prestatore), poi, chiederà il rimborso alla propria autorità fiscale.