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iva in unico o no?

clau00

Utente
una srl con periodo imposta 01/10/05-31/12/06 la dichiarazione iva deve essere inviata in via autonoma o insieme a unico (il mod.unico2007 è riferito all'intero periodo d'imposta)? preciso che per il periodo 01/10/05-31/12/05 aveva spedito iva autonoma.
grazie
 

Contabile

Utente
Riferimento: iva in unico o no?

L'articolo 3 del Dpr n. 322 del 1998, individua alcune particolari ipotesi in cui non è possibile presentare la dichiarazione unificata e, conseguentemente, sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva in via autonoma.

Tali ipotesi riguardano:
* le società di capitali e gli enti soggetti a Irpeg con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Ai fini Iva il periodo d'imposta oggetto della dichiarazione annuale è sempre coincidente con l'anno solare.
 

jimi3

Utente
Riferimento: iva in unico o no?

Salve

mi risulta che nel caso prospettato (che può derivare ad esempio da una trasformazione nel corso del 2006) la dichiarazione Iva deve essere presentata in via autonoma e telematicamente. Inoltre, deve essere presentata una sola dichiarazione Iva per tutto il 2006, e non due dichiarazioni Iva per il periodo precedente e successivo alla trasformazione (come avviene per la dich. redditi)

Pongo ora un quesito: in caso di trasformazione nel corso del 2006, la soc. trasformata deve presentare due moduli Iva, uno relativo alla trasformanda, per il periodo precedente la trasformazione, e uno per il periodo successivo la trasformazione?

Grazie a presto
 

Contabile

Utente
Riferimento: iva in unico o no?

Il Dl n. 223/2006 ha modificato anche l’articolo 5-bis del Dpr n. 322/1998, che disciplina gli adempimenti dichiarativi nei casi di trasformazione, fusione e scissione societaria.
Come chiarito dalla circolare 28/E del 4/8/2006, nell’ipotesi di trasformazione eterogenea, cioè di trasformazione di una società non soggetta a Ires in società soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo di imposta, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l’inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla data in cui ha effetto la trasformazione. In precedenza, anche in tali ipotesi, il termine di presentazione era fissato entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data in caso di presentazione cartacea, ovvero entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo in caso di presentazione telematica.
Nell’ipotesi di trasformazione omogenea vengono confermate le scadenze originarie, in quanto non si determina la divisione dell’esercizio in due periodi di imposta, come accade invece nel caso di trasformazione eterogenea.
 
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