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iva da eredi sui beni dell'impresa

E

Elisa F.

Ospite
Buongiono a tutti. Ho scoperto questo sito per caso ed allora colgo l'occasione per porVi un quesito. Circa due mesi fa è deceduto mio padre. Esercitava l'attività di artigiano falegname. Mia madre ed io non possiamo continuare l'attività di mio padre perché non siamo esperte.
La domanda che io pongo è questa. Sui beni che sono rimasti(attrezzature, legname, mobili da cucina, porte) dobbiamo pagare l'iva così come dice il consulente di mio padre? Lui sostiene che avendo a suo tempo trattenuto l'iva sugli acquisti, ora la dobbiamo versare. E' così?
Grazie per le risposte. Vi auguro buon pomeriggio.
Elisa F.
 
Ragionando...
1)E' l'imprenditore che quando cessa la attivita' si autofattura i beni aziendali, ma ora l'imprenditore non c'e' piu'....
2) se voi non siete soggette a iva come fate a versare l'iva?
Quindi no!
 
Mi hai dato una buona notizia, grazie Marc.
Ed ora chi lo dice al consulente? Potresti darmi dei riferimenti alle leggi?
Per effetto di quale legge non dobbiamo versarla? E perché lui ci diceva che dovevamo versare l'iva?
Grazie, sei stato molto gentile.
Buona serata
 
mi è scappato l'invio..
spiego meglio..
La r.m. 24.10.78 n.361708 stabilisce che la cessazione dell’attività che deriva dal
decesso del titolare non genera auto consumo.
la conclusione a cui giunge il Ministero con la citata r.m. 24.10.1978 n.
361708, non appaiono attuali, in quanto rese anteriormente all’introduzione dell’art.35-bis del DPR n.633/72 avvenuta con effetto 1.4.1979, che, come noto, individua gli adempimenti IVA posti a carico
degli eredi dell’imprenditore deceduto.
Per cui, in ragione di quanto recato dall’art. 35, comma 2 del DPR n.633/72 secondo cui per le operazioni compiute dagli eredi anche ai fini della liquidazione dell’azienda, resta ferma l’ordinaria disciplina IVA, si potrebbe ritenere che l’atto di auto consumo dei beni per i quali sia stata detratta a suo
tempo l’imposta, debba scontare il tributo IVA con aliquota ordinaria (20%), ai sensi dell’art.2, comma 2, punto 5 del DPR n.633/72.
anche se, parrebbe restar estranea alla fattispecie impositiva cd di <autoconsumo esterno> contenuta nell’art. 2, comma 5, del DPR n. 633/72, in quanto così come
chiarito dalla relazione ministeriale allo schema di decreto 687/1974 esulano dall’ambito di tale disposizione le destinazioni conseguenti alla cessazione dell’attività d’impresa per causa morte
non potendosi, tali destinazioni, considerare come fatti rilevanti ai fini IVA (cfr. M. Mandò, Manuale dell’IVA, XXII edizione, pag. 29 nota 2), sempre però antecedente all’introduzione dell’art.35-bis del DPR n.633/72 avvenuta con effetto 1.4.1979..

ora è tardi.. a domani
 
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