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istanza di sospensione

E

Ernesto

Ospite
Ho presentato qualche giorno fa un un ricorso avverso un avviso di accertamento, dimenticando di chiedere contestualmente la sospensione dell'atto.
Posso farlo adesso, separatamente ?
Grazie
 
NON CE NESSUN PROBLEMA. IL Dlgs 545 e 546 non dispone che l'istanza deve essere presentata contestualmente. L'unico termine sono i 40 giorni nel quale la commissione deve rispondere a tale istanza. Comunque se non esiste danno gli dereverebbe dall'immediato riscossione e la fondatezza del ricorso presentato sarò difficile che l'istanza venga accolta. Contro il rigetto eventuale puoi proporre ricorso entro 60 giorni al T.A.R. impugnano il provvedimento di rigetto per motivi di legittimita (esempio carenza o insufficienza della motivazione)
 
Tieni presente che l'avviso di accertamento non è un atto esecutivo e, quindi, molte commissioni tributarie (p.es. Milano) non concedono la sospensione (semplicemente ignorano la richiesta): a mio avviso, è meglio attendere l'eventuale notifica della cartella di pagamento, prima di proporre istanza per la sospensione.
 
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