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iscrizione per procacciatore (folletto/3 ecc)

rapucito

Utente
Buongiorno, vorrei sapere come inquadrereste un ragazzo che viene contattato da una ditta come "procacciatore" io gli ho suggerito ( a prescindere poi valutazione minimi/forfettario o semplificato):
1) apertura P.I. (codi ateco 46.19.02 o similare)
2) una volta ottenuto mandato dalla società depositarlo con inizio attività alla CCIAA ( che, contattata, mi ha dato conferma)
3) contestuale iscrizione all' INPS gestione commercianti.

ORA a detta della ditta che gli darebbe mandato invece:
1) apre P.IVAù
2) NO CCIAA e NO INPS

loro ogni mese sulla base delle segnalazioni gli conteggiano importo provvigioni ( es 1.000) e lui emette fattura
Imp 1.000 + IVA 220
- rit d'acconto 23,.50% sul 78% dell' imponibile (es 183,30)

Netto 1.036,70 8 e fin qui a parte la base di calcolo del 78% ci posso anche arrivare) ma dove non arrivo è sull INPS

loro dicono NON SI DEVE ISCRIVERE COME COMM.TE E NEL MOMENTO IN CUI SUPERE 6.410€ GLI FARANNO OLTRE A QUELLA IRPE UNA TRATTENUTA INPS

Vi risulta, a che titolo?
grazie
 
Ma da quello che lei dice la ditta parla di venditore porta a porta. Guardi nel sito dell'Inps a proposito cosa c'è scritto:
I venditori porta a porta non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché i loro compensi sono soggetti a ritenuta fiscale a titolo d’imposta.

Fino al 31/12/2002 la base imponibile era costituita dall’intero ammontare delle provvigioni riscosse nell’anno; dal 1° gennaio 2003, invece, la Finanziaria 2003 (art. 2, c. 12) ha disposto una deduzione forfetaria dal reddito del 22% a titolo di spese di produzione. Pertanto da tale data l’imponibile fiscale è pari al 78% delle provvigioni percepite.

Dal 1° gennaio 2004 il D.L. 269/03 (art. 44, c. 2), convertito in L. 326/03, ha stabilito che i venditori porta a porta sono soggetti a contribuzione previdenziale solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000,00 euro annui.

L’effetto combinato delle due deduzioni, fiscale e previdenziale, comporta quindi l’esenzione dalla contribuzione alla Gestione Separata per i primi 6.410,26 euro di provvigioni.
INPS - Informazioni
 
Milla grazie



Ma da quello che lei dice la ditta parla di venditore porta a porta. Guardi nel sito dell'Inps a proposito cosa c'è scritto:
I venditori porta a porta non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché i loro compensi sono soggetti a ritenuta fiscale a titolo d’imposta.

Fino al 31/12/2002 la base imponibile era costituita dall’intero ammontare delle provvigioni riscosse nell’anno; dal 1° gennaio 2003, invece, la Finanziaria 2003 (art. 2, c. 12) ha disposto una deduzione forfetaria dal reddito del 22% a titolo di spese di produzione. Pertanto da tale data l’imponibile fiscale è pari al 78% delle provvigioni percepite.

Dal 1° gennaio 2004 il D.L. 269/03 (art. 44, c. 2), convertito in L. 326/03, ha stabilito che i venditori porta a porta sono soggetti a contribuzione previdenziale solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000,00 euro annui.

L’effetto combinato delle due deduzioni, fiscale e previdenziale, comporta quindi l’esenzione dalla contribuzione alla Gestione Separata per i primi 6.410,26 euro di provvigioni.
INPS - Informazioni
 
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