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Iscrizione AIRE e fisco

Ned Kelly

Utente
Buon giorno a tutti.

Vivo in Australia dal 2014 dove lavoro a tempo pieno per una società australiana. Il mio centro di affari, vita e lavoro è esclusivamente in Australia. In Italia non ho case, ne altri possedimenti, a parte un conto corrente che uso molto raramente (3-4 acquisti online e due brevissime vacanze in Italia).
Il mio commercialista australiano ha confermato che sono “Australian resident for tax purposes” e devo dichiarare tutte le mie entrate qua, incluse quelle in Italia (che sono pari a zero).

Il mio quesito riguarda il fatto che in tutto questo tempo non mi sono mai iscritto AIRE in quanto (sbagliando) ho sempre pensato che bastasse dichiarare le mie tasse qua in Australia.

Considerata questa situazione, le mie domande sono:

1- sono davvero a rischio di doppia tassazione per questa mancanza burocratica, nonostante a tutti gli effetti sono residente in Australia ed ho tutte le prove per dimostrarlo?

2- se soggetto a doppia tassazione, posso evitarla iscrivendomi ora ed indicando data di effettivo ingresso in Australia nel 2014?
 
Ultima modifica:
Ned Kelly, Ai sensi della legge 470/1988 l’iscrizione all’AIRE è obbligatoria per i cittadini che trasferiscono la propria residenza all'estero per periodi superiori a 12 mesi. La domanda non può essere retroattiva e dal punto di vista fiscale, l’iscrizione all’AIRE attesta la non residenza in Italia. In caso di contestazioni da parte dell'Agenzia Entrate potranno essere utilizzate le prove per dimostrare la residenza all'estero e soprattutto per utilizzare ( eventualmente ) le imposte già pagate in Australia.
 
Grazie Luis

Potreste aiutarmi anche ad interpretare questa convenzione tra Italia ed Australia contro la doppia tassazione?
http://www.finanze.gov.it/export/si...menti/Varie/AUSTRALIA_1982-Testo_G.U._ita.pdf
Trovo difficili da interpretare sopratutto i seguenti paragrafi:

Articolo 4 - Residenza
1. Ai fini della presente Convenzione, una persona è residente di uno degli Stati contraenti:
a) per quanto riguarda l'Australia e salvo quanto stabilito al paragrafo 2), se essa è residente dell'Australia ai fini dell'imposta australiana; e
b) per quanto riguarda l'Italia, se essa è residente dell'Italia ai fini dell'imposta italiana.
2. Relativamente ai redditi di fonte italiana, una persona assoggettata ad imposizione in Australia per i redditi di fonte australiana non è considerata residente dell'Australia salvo il caso in cui il reddito di fonte italiana sia assoggettato all'imposta australiana o, se tale reddito è esente dall'imposta australiana, sia esente solo perché assoggettato all'imposta italiana.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata secondo le regole seguenti:
a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente;
b) se detta persona ha un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non ha una abitazione permanente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette.
 
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