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irregolare tenuta scritture contabili

T

toni

Ospite
<HTML>Un'azienda ha regolarmente registrato su supporto informatico tutte le operazioni contabili. Per dimenticanza o negligenza non ha provveduto a stampare i registri contabili per alcune annualirtà. Un giorno bussa la gdf . Quali sono le conseguenze fiscali e penali?</HTML>
 
<HTML>GRAZIE LOYISTIS PER LA TUA RISPOSTA.
MA IO INTENDEVO SAPERE, ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI CHE HANNO PREVISTO LA SOPPRESSIONE DELLA VIDIMAZIONE INIZIALE DEI REGISTRI E L'OBBLIGO DI STAMPARE ENTRO I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, QUALI CONSEGUENZE NE DERIVANO QUALORA I REGISTRI NON SIANO STATI STAMPATI ENTRO I SUDDETTI TERMINI E NEL FRATTEMPO INTERVENGA UNA VERIFICA.
GRAZIE</HTML>
 
<HTML>Per scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino se ne parla nell'art.7 c.4 ter L.489/94:"Sistemi informatici e meccanografici "

La gestione dei registri contabili a mezzo di sistemi informatici e meccanografici è ritenuta regolare anche quando i dati sono aggiornati entro i 60 gg. dalla loro manifestazione solo su supporto magnetico, senza la relativa trascrizione su carta, a condizione che la mancata trascrizione riguardi esclusivamente l'esercizio per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali (31.10.xxxx) e sia possibile in qualsiasi momento trascrivere su supporti cartacei i dati memorizzati nell'elaboratore. Pertanto, la stampa su supporti cartacei deve essere generalmente effettuata entro i termini di presentazione delle dichiarazioni annuali.

Per quello che riguarda le sanzioni: art. 9 D.Lgs 471/97

"Irregolare od omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili e degli altri docuemnti e registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette ed Iva, ovvero di libri, documenti e registri la cui tenuta e conservazione è imposta da altre disposizioni della legge Tributaria. Sanzione amministrativa da 1.032 euro a 7.746 euro."

P.s. si tratta, per il caso in esame di violazioni per le quali va riscontrata la rilevanza e l'eventuale incidenza sull'attività di accertamento, al fine di verificare la natura meramente formale delle stesse (Circ. Min. 3/08/2001, n.77/E, cioè di violazioni che non recano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo).

Saluti</HTML>
 
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