<HTML>Per scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino se ne parla nell'art.7 c.4 ter L.489/94:"Sistemi informatici e meccanografici "
La gestione dei registri contabili a mezzo di sistemi informatici e meccanografici è ritenuta regolare anche quando i dati sono aggiornati entro i 60 gg. dalla loro manifestazione solo su supporto magnetico, senza la relativa trascrizione su carta, a condizione che la mancata trascrizione riguardi esclusivamente l'esercizio per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali (31.10.xxxx) e sia possibile in qualsiasi momento trascrivere su supporti cartacei i dati memorizzati nell'elaboratore. Pertanto, la stampa su supporti cartacei deve essere generalmente effettuata entro i termini di presentazione delle dichiarazioni annuali.
Per quello che riguarda le sanzioni: art. 9 D.Lgs 471/97
"Irregolare od omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili e degli altri docuemnti e registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette ed Iva, ovvero di libri, documenti e registri la cui tenuta e conservazione è imposta da altre disposizioni della legge Tributaria. Sanzione amministrativa da 1.032 euro a 7.746 euro."
P.s. si tratta, per il caso in esame di violazioni per le quali va riscontrata la rilevanza e l'eventuale incidenza sull'attività di accertamento, al fine di verificare la natura meramente formale delle stesse (Circ. Min. 3/08/2001, n.77/E, cioè di violazioni che non recano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo).
Saluti</HTML>