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irpef trattenuta su arretrati di assegno d'invalidità

nicola61

Utente
Salve a tutti, spero potrete aiutarmi a capire
sono un ivalido civile al 100% con totale inabilità lavorativa,
nell'agosto 2008 a fine contratto lavoro, feci domanda domanda dell'assegno, lavoravo e non avevo ancora la totale inabilità pure essendo al 100% invalido, insieme feci domanda di disoccupazione,
ho percepito la disoccupazione, ma per la domanda di assegno d'invalidità ci fu reiezione, prima per problemi sanitari, poi ricorso reiezione per problemi amministrativi altro ricorso finiti dal giudice storia durata 5 anni....
facendo un passo indietro nel marzo 2010 rifeci la stessa domanda perchè mi era stato consigliato non sapendo la prima come andasse a finire e anche perchè nel frattempo l'aggravamento della mia salute mi rendeva inabile totale, passato alla prima visita di commissione ho cominciato a prendere la mia pensioncina di 490 euro, a febbraio scorso ho vinto la causa contro l'inps che mi riconosceva l'assegno dalla prima domanda, quindi dovevano fare un ricalcolo degli arretrati che mi spettavano, prima sorpresa è stata che ho dovuto restituire la disoccupazione percepita perchè non è compatibile con l'assegno ordinario d'invalidità, fin qui accetto, la beffa è che la somma trattenuta è al lordo, cioè ho ricevuto 5 hanno preso 6 e sulle restanti rate dell'assegno ci sono quasi 800 euri di irpef...
sono andato a chiedere spiegazioni, ma usano un linguaggio a mio dire troppo tecnico da capire per chi come me non è addentrato in liguaggio fiscale....
io mi domando ma se rate della pensione sono calcolate a netto e il ricalcolo fatto e sulle somme nette e non lorde perchè ti devo dare due volte l'irpef?
spero che qualcuno mi legga e mi aiuti per lo più a capire se son io di coccio a non capire o sto subendo un soppruso...
grazie
 
A mio avviso nel caso descritto è da applicare l'art. 10 c. 1 lett. d-bis) del TUIR, in base al quale costituiscono oneri deducibili le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito negli anni precedenti.
Pertanto le somme restituite all'INPS vanno indicate come oneri deducibili dal reddito complessivo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale la restituzione è avvenuta. Ad es. se la restituzione è avvenuta nel 2012 l'onere deducibile va indicata nel mod. 730/2013 a rigo E26 cod. 5 ovvero nel mod. UNICO PF 2013 a rigo RP26 cod. 5.
Ritengo pertanto che non si tratti di alcun sopruso.
Saluti.
 
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