Segnalo l'ennesima sentenza di merito emessa in materia di IRAP, questa volta ad opera della C.T.P. di Pisa (Sent. 59/06/08 depositata il 14/05/2008), la quale ha stabilito che il professionista (nel caso in questione si trattava di un consulente informatico) che compila il quadro IQ, determinenando il valore della produzione netta e liquidando l'entità del tributo, è tenuto a versare in ogni caso l'imposta:in questo caso l'unica strada per recuperare l'imposta, in mancanza del requisito dell'autonoma organizzazione, è rappresentata dall'istanza di rimborso.
Nel caso specifico il contribuente aveva presentato il quadro IQ ma non aveva versato l'imposta (ritenendo di non essere tenuto al versamento) ricevendo una cartella per omesso versamento che era stata impugnata eccependo la carenza del requisito dell'autonoma organizzazione.
La C.T.P. riteneva inoltre il ricorso inammissibile perché la cartella andava impugnata per vizi propri e non contestando la pretesa tributaria in esso contenuta.
Questa sentenza rafforza, quindi, l'indirizzo che il professionista che ritiene di non possedere il requisito dell'autonoma organizzazione non deve materialmente compilare il quadro IQ da allegare al Mod. UNICO.
Buona serata.
Nel caso specifico il contribuente aveva presentato il quadro IQ ma non aveva versato l'imposta (ritenendo di non essere tenuto al versamento) ricevendo una cartella per omesso versamento che era stata impugnata eccependo la carenza del requisito dell'autonoma organizzazione.
La C.T.P. riteneva inoltre il ricorso inammissibile perché la cartella andava impugnata per vizi propri e non contestando la pretesa tributaria in esso contenuta.
Questa sentenza rafforza, quindi, l'indirizzo che il professionista che ritiene di non possedere il requisito dell'autonoma organizzazione non deve materialmente compilare il quadro IQ da allegare al Mod. UNICO.
Buona serata.